21 MDXXX1, OTTOBRE. 22 el frumenti et danari sia delli Rettori over Prove-ditori che bverano trovati li transgressori et di-sobedienti, et l’altra mità sia della Signoria nostra, et s’el ne sera accusador sia diviso per terzo, et sia tenuto secreto Et da mò sia preso che tutti li ha-bitanti in questa cita, sì layci come ecclesiastici, debiano per luto ’I mese presente haver fatto condur in questa cita tutti li frumenti restanti delle sue intrade, riservato solamente quanto sia necessario per lo viver de li fattori et gastaldi el per Io seminar delle terre, sotto pena di perder li frumenti, uno terzo di quali sia de l’accusador, il qual sia tenuto secreto, l’altro terzo sia diviso fra li poveri del loco dove saranno li frumenti, et I’ altro terzo delli Proveditori nostri alle Biave, over delli Rettori che ne faranno la executione. Olirà di ciò sia statuito che la parte presa in questo Conseglio del 1455 alli 4 di febraro sia confirmata, et ne l’avenir perpetuamente osservata, et publicata al presente in questa cita, et de fuori dalli Rettori nostri da Menzo in qua et nella Patria di Friul et da essa Patria in qua. Et così ogni anno sia publicata nel mese di mazo, aciò che fa si habia inviolabilmente ad osservar. Et tamen, publicata o non publicata, si intenda dover haver la sua debita executione.. Il tenor della qual è questo. Che de coetero niun citadin nostro, sì nobile come popular, nè alcun altro habitante in Venetia, nec etiam alcun citadin over habitante nelle terre et luogi nostri, over alcun altro, sia chi esser si vogli, possa per sì o per alcun altro per suo nome, sotto alcun color, forma, over inzegno, comprar o far comprar frumento in alcuna terra, castello, villa, over' altro loco nostro dal fiume di Menzo in qua, nè in la Patria de Friul et da essa Patria in qua, per incanevar, revender over farne mercantia, sotto pena di perder il frumento, et altratanto per pena. Et olirà di questo, s’el sera zenlilhomo, sia privato per anni 10 de lutti Consegli, Officii et benefici della Signoria nostra, dentro et di fuori, et, s’el sera popular over habitante in Venetia, sia bandito di Venetia et del destrelto per anni 10, et, s’el sarà cila-din over habitante in le terre over luogi nostri, sia bandito di quelle et suo distretto per anni 10, et, s’el sarà altro forestier non citadin nè habitante in le terre et luogi nostri, olirà il perder delli frumenti et altratanto per pena, come è ditto, star deba anni do nelle preson di Venetia. Possa tamen cadauno comprar, s’el vorà, solamente stara cinque de frumento all’ anno per caduna bocca della sua fameglia et per uso di quella. Et sia commessa la inquisition delle cose predille alli Rettori, castellani, vicarii, et altri officiali de tutte le terre et luogi sopraditti, et sia azonto nelle loro commission. Alli quali Rettori sia data libertà di condannar li contrafacenti, possen-doli tuor tutto el frumento compralo contra l’ordine presente et altratanto per pena, come è dillo, la mità del qual sia delli Rettori over altri sopradilli che P haveranno trovato, et l’altra mità pervenghi nella Signoria nostra, et essendone accusador, sia diviso per terzo, et sia tenuto secreto. Nè se possi per alcun appellar dalle condanalion che sopra ciò fusseno fatte per essi Rettori, ma quelle reslino valide et ferme senza Jlcuna appellation. Avisando, essi Rettori et altri officiali sopradilti, li Capi de questo Consiglio de quelli che haverano saputi et trovati haver contrafatto, aciochè possano mandar ad exe* cution la pena del bando contrali contrafaltori. Delle qual tutte pene sopraditte non se possa ad alcun contrafacenle far gralia alcuna, don, remission, re-vocation, termine, nè alcuna dechiaration, over su-spension o provision, sotto pena de ducati 1000 per cadauno che mettesse over consentisse gratia ìli contrario, da esser scossi per li Capi de questo Consegno immediate senza altro Conseglio. CON GRATIA (Stampa) } MDXX V. OCTOBRIS IN LEONE XI DIE CON.0 DECEM L’anderà parte, che lutti quelli, et siano chi' esser si.voglia, che hanno comprati over incanevali carboni de fuori, siano tenuti da mò per tutto de-cembre prossimo haver quelli fatto condur in questa città alla riva del carbon, et venderli a predi honesti et convenienti, come li serà limitalo per li Officiali nostri a la Justitia vechia, segondo la sorte e qualità loro. Li qunlli possano limitar li migliori fino a soldi 28 de la corba et non più, sotto pena di perder tuto ’1 carbon, et di pagar altratanto in danar contadi, chi disobedirà alla presente delibe-ratione, uno terzo de liqualli sia de l’accusador, uno terzo sia diviso tra li *poveri del loco, et P altro terzo del Rettor over Officiai de la Justitia vechia che ne farà la executione. Et sotto la medesima pena, tutti quelli che si trovano haver carboni io (1) La carta 7* i bianca