31 MDXXVII, MARZO. tro per li quali si potcsseno excusar de non poter continuar il ditto carico, nel qual debino continuar fino a la fine. Possi esser eleclo cadaun del corpo di questo Conseio, et de cadaun luco et officio, et edam de offitio continuo, excepli solamente quelli del Collegio nostro, del Conseio di X, della Zonta del ditto Conseio, et li Procuratori entrano in dilla Zonta. Quelli saranno electi non possino refudar, sotto tulle le pene contenute ne la parte ultima del nostro Mazor Conseio circa i refudanli ; ma subito electi siano obligati redursi ogni niatina ad ora di terza, et ogni zorno da poi disnar quando non sia Pregadi, sotto tutte le ditte pene, attendendo cum ogni sollecitudine alla expeditione, quale de ragion convenirà esser breve per la poca distantia da la taxalion precedente a questa, da la qual si haverà molla instruetione, dechiarando che ii taxadori sa-18* ranno electi del corpo de questo Conseio, come é ditto, se ben ussisseno de Pregadi avanti il finir de la taxa. Non debino però ussir di l’ufficio de taxar ; ma in quello debino continuar fino alla fine, come di sopra è ditto. Et sapendosi che ne la preterita taxatione molti hanno expectato le septimane de quelli taxadori da li quali li pareva che nel meter la sua parte de la taxa fusseno facili a metterla de piccola suma, sia preso che quando si doverà meter la parte di taxar overo de absolver alcuno siano ini-bosolati li taxadori et estrado uno fuori, el qual debbi metter la parte, et non essendo quella presa, se debbi extrazer l’altro, et cussi de uno in uno tino sarà presa la parte, aziò niuno possi saper quelli che deveno metter ditta parte, non si pos-sendo in alcun tempo, sotto debito di sacramento, apalesar quello o quelli che haveranno messo le parte. Ne le altre cose veramente si debbi observar P ordine consueto de li ebdomadarii per la bona regolation del Collegio, dovendo esser per loro ob-servala la parte de le pregierie in tutto et per tutto, iusta la conlinentia sua. Habino li ditti taxadori ad far nota ad uno per uno li taxati sopra il libro de carta bergamena, con silenzio sotto tiebilo de sa-gramento, cum tutti li modi et conditione l’altra fiata prese in questo Conseio. E perchè è conveniente che tulli universalmente habbino a pagar la ditta angaria secundo la facultà sua, .non si dovendo permetter che alcuno, o per oblivione o per altri mezi che habino tenuto a la preterita taxa o potesseno lenir, habbi a passar senza esser slato a la presenlia de li taxadori, sia preso che tutti quelli che non fussSno sta chiamali overo non l'usseno siati davanti loro per esser stati absenti et poi venuti in questa cillà, overo quelli che sì de lochi alieni, come del Stato nostro fus seno da poi venuti ad habitar in questa città, overo per qualunque altra causa, debano tra termine de mesi doi, da poi che se haverà dato principio a la taxation, haversi apresenlà a h taxadori predilli, dando le condition sue in nota cum li modi et ordini diti di sopra, quali siano taxati secundo l’ordine suo, el siano obligali pagar tulle le taxe che da questo zorno adriedo saranno messe. De quelli veramente che fra dillo termine non compareranno, sia comessa la inquisitione ai X Savii nostri sopra le Deeime, li quali, secundo la consuetudine di l’officio suo debano inquerir et tanxar tutti quelli sarano sta inobediont>, lolendo le condilion soe in nota. Et habuta sopra quelle ogni matura in-telligenlia iusta li ordini sopra zio disponenti, i qual inobedienti taxati da essi X Savii nostri debbano pagar non soìum le laxe venlure, ma tutte quelle sono sta poste dal principio de la taxalion nova in qua cum 25 per 100 de pena, da esser divisa fra lo accusator et offitio suo, secundo il loro consueto. Et perchè nella taxa da esser fatta ogniuno die dar in nota principalmente per quello i pagavano per decima, et poi per il resto de la facultà sua,«sopra le qual cose i taxadori dieno far il suo fondamento ; essendone molti che da molti anni in qua per esser sta levata la decima hanno comprato et acquistalo molti beni sì di la Signoria nostra come possession de fuora da altre persone che non erano a le decime, item molli stabili fabricali da novo, qual cose è ben conveniente siano dechiarite ne le condilion loro, sia preso, che quelli non da-rano in nota alli venti overo quindici taxadori preditti simil accrescimenti, li X Savii soprailicti debano inquerir contra di loro, azonzendo alla angaria sua per li dilli accrescimenti quel di più che.have-rano ritrovalo, cum tutte le pene et modi de sopra dechiarili, aziò cadauno habbia causa de manifestarsi et sotozazer a le leze et ordeni de questo Conseio. El per far più promplo cadauno a dechiarir ditti soi accrescimenti a quelli che li darano in nota cum verità, possino edam esser considerati in ditto accrescimento se havesseno altri sui beni deteriorali, sicome per leze è provisto in questa maleria a l’officio nostro di X Savii predilli. Prae-terea, hessendo molti mercadanti che vanno et vieneno in questa cillà non si firmando per habitar, che non sono taxati et melono le sue mercantie senza graveze de decime, cosa non conveniente, però sia statuito che tulti quelli che per non ha*