85o nostra s. Religione, e si dovranno prendere in considerazione tali rimostranze per la soppressione o proibizione dell’opera, rendendocene prima avvisali. 3.° Dovrà mantenersi in vigore 1’ esercizio del regio diritto d’ispezione sopra i seminarii vescovili ed altri collegi di educazione del clero, tanto in ordine alla disciplina, qnantoalle dottrine che vi s’insegnano. 4-c Dovrà intimarsi a’vescovi l’espressa nostra proibizione, che nessuno de’loro preti diocesani si faccia lecito in avvenire di promuovere dispute o questioni sia in voce, sia in iscritto, a favore o contro la bolla XJntgeniius, edovrà pure farsi sapere a’teologi, che debbono limitarsi a dare a’ioro discepoli le necessarie nozioni intorno la esistenza, i motivi, il contenuto di questa bolla, senza poi proporvi sopra nè tesi, nè argomenti di controversia e disputa, in veruna occasione e molto meno nelle pubbliche lezioni, negli esami e negli esperimenti. 5° Restando sempre nell’intiero suo vigore ed esercizio il supremo diritto del Regio exequatur,tutte le bolle, che trattano di materie dommatiche, non saranno sottoposte a verini esame o censura, tostochè verranno riconosciute per tali. 6.° L’arcivescovo di Milano e i vescovi della nostra Lombardia saranno obbliga ti in avvenire, al pari di tutti quelli degli altri nostri stati,a prestare, prima ch’entrino in possessodella rispettiva loro chiesa, uno speciale giuramento a noi, come legittimo loro sovrano, secondo la forinola che sarà annessa, ed il governatore della Lombardia Austriaca dovrà riceverlo in nome nostro da quelli che in avvenire saranno nominati ed eletti. 7.0 Resta fermo similmente il disposto, che nessunode’nostri sudditi possa ricorrere direttamente da se a Roma per dispense intorno gl’impedimenti matrimoniali ne’ gradi proibiti di consanguineità ed affinità. I vescovi useranno in ciò liberamente del loro originario diritto; ma quelli tra essi, che faranno difficoltà ed avrau- no scrupolo di procedere jure proprio, non saranno in verun modo impediti dal farsi munire dal Santo Padre delle facoltà, ch’eglino stimeranno opportune e necessarie, purché quelle vengano accordate loro vita durante e per ogni generedi persone rispetto alle dispense de’gradi remoti, cioè terzo e quarto. E siccome ne’ gradi più prossimi non dee concedersi la dispensa a norma delle disposizioni del concilio di Trento, se non rare volte e Ira principi grandi o per motivo gravissimo o di pubblica causa, sarà in tali casi lasciato aperto a’vescovi diocesani l’adito di ricorrere a Roma, previa sempre la nostra permissione, la quale non verrà concessa che dietro i termini prescritti. Dovrà pertanto la domanda presentarsi al governo, esponendo i motivi; e se questi saranno frivoli o insufficienti, saranno rigettati, se giusti e qualificati, il governo potrà permettere, che se ne faccia l’istanza per la dispensa pontifìcia. 8.° Le disposizioni già da noi emanate per la soppressione de’monasteri di alcuni religiosi dovranno avere il loro pieno efiet to, e similmente quelle che riguardano la separazione de’ monasteri sussistenti, da’generali e congregazioni de’ loro ordini, residenti fuori degli stati austriaci, e la loro perfetta subordinazione alla potestà ordinaria de’vescovi. Soltanto vogliamo permettere, che i provinciali oca-pi delle congregazioni nazionali, che saranno nuovamente eletti, possano notificare la loro elezione al generale del rispettivo istituto, con semplice lettera di avviso, e a sigillo volante, la quale si dovrà presentare al governo,e se sarà nelle forme prescritte s’invieràal nostro ministroresidente in Roma, e per lo stesso canale ritornerà la risposta del generale; e qualora da tuttociò risulti un qualche incidente o caso nuovo, il governo ne dara parteal nostro cancelliere di corteedi sta- to”.Ed in aggiuntaa questedeterminazio- ni, inandava l’imperalore Giuseppe Hai tri due articoli relativi al Concordato fra