778 roño le loro attribuzioni. La direzione generale di polizia cambiò il nome in quello di Prefettura centrale di ordine pubblico, colle stesse attribuzioni di prima. Dipoi iu sussidio a questa venne istituito un Comitato di pubblica sorveglianza. Questo, di concerto colla prefettura centrale di ordine pubblico, doveva occuparsi dello scoprimento degli occulti nemici dellostato, perchè fosse proceduto in loro confronto secondo la legge. Così pure,di concerto colla prefettura,doveva prendere [’opportune disposizioni contro le persone pericolose e sospette affinchè fosse tolta ad esse la possibilità di nuocere. Ne’casi istantanei, vale a dire, quando il concerto colla prefettura portasse una perdita di tempo congiunta a pericoloni comitato dovea prendere le disposizioni opportune riferendole tosto alla prefettura. A raggiungere lo scopo il comitato, oltre a’ mezzi eh’esso stesso sapesse procacciarsi, doveva ricevere le significazioni che ognuno credesse poter fargli. Le significazioni dovevano contenere descrizioni di fatti e di particolari circostanze, essere iu iscritto e firmate dalla persona che le insinuava, ed indicare il luogo preciso ov’ essa dimorava. Venne istituita una Commissione temporaria per tutte le cause civili e criminali, i cui atti non erano già stati inoltrati a Verona a’22 marzo 1848. Questa commissione avea perle provincie unite della repubblica tutte l’attribu-zioni proprie del tribunale revisionale in Verona;corrispondeva col governo provvisorio,come prima corrispondeva co’di-casteri governativi. Si soppresse l’ufficio denominato dipartimento governativo del genio. Alla direzione delle poste venne sostituito un Consiglio delle Poste. I codici civile, penale, di procedura, di commercio, (eleggi ammiuistraliveetut-te le altre emanate dal governo austriaco furono conservati in vigore. Riguardo a’diritti civili e allo stato civile, fu statuito che tutt’i cittadini delle provin- cie unite della repubblica veneta, qualunque sieno le loro confessioni religiose, niuna eccettuata, debbano godere di perfetta eguaglianza di diritti civili e pò-litici, togliendo tutte le prescrizioni di leggi contrarie a questo principio; e che l’età maggiore fosse a’21 anni compiti. Rispetto a’ militari, si abolì il loro faro privilegiato, e la pena delle verghe e del bastone. Nella procedutasi fecero diverse innovazioni, massime sulla difesa e i tribunali giudicanti. In quauto alle pubbliche gravezze e al commercio, si abolì il giuoco del lotto, si soppressela tassa personale e si tolse il bollo de’gior-nali. Il prezzo del sale venne ribassato di un 3.°, si abolì la controlleria sul cotone, sulle sue manifatture e sui filati, e si esentarono le barche armate alla pesca dal diritto di porto, da’diritti sanitari e da qualsiasi diritto e tassa. Riguardo alle leggi civili in genere,si richiamò in osservanza il decreto italico 9 agosto 1811 ne’ suoi titoli 1.°, 6.°e 8.° relativi all’avvocatura ; si statuì che l’annotazioni fatte sui libri censuari per mera ingiunzione governativa ecainerale del governo austriaco si cancellassero a istanza delle parti. In quanto alla libera stampa, si statuì a sua guarentigia che l’autore o I’ editore debba apporre il suo nome; che la libertà della stampa non toglie I’ obbligo di presentare 3 esemplari di ciascuno scritto che si stampi, fosse anche d’un foglio volante, e che questi 3 esemplari debbano esser deposti, uno alla biblioteca Marciana, altro a quella di Padova, il 3.° a quella di Milano. Per l’istruzione pubblica fu prescritto che gli uomini di noto valore siano chiamati ad insegnare anche senza prova di esami ; si raccomandò l’ammaestramento con più predilezione sulla storia italiana segnatamente nelle relazioni colla veneta, finché sia istituita una cattedra di storia patria ; s’istituì un Consiglio di reggenza presso l’università di Padova per proporre riforme nell’università e nelle scuole ; raccomandandosi