402 mischiametito loro cogli altri cittadini non fosse contaminata la purità della fede cattolica, affidandosi particolarmente la cura di sopravvegliare i grigioni al magistrato degli Esecutori contro la bestemmia, raffermandosi il suo dire dal Mulinelli colla tesLimonianza del Tentori, Saggio della storia civile degli stati della repubblica di Venezia. Questo contegno de’veneziani mi riesce piacevole,dopo avere nel dogado 75.0 e nel dogado 79-°, col prof. Itomanin, dovuto descrivere la tolleranza della repubblica veneziana cogli individui delle nazioni d’ogni religione acattolica. — Ma ormai eccomi a dover entrare nel ginepraio, a cagione di buoua parte degli storici veneti parzia- li eccessivamente della repubblica (dico di quelli che sono a mia cognizione), quindi spinoso argomento , per almeno dover dare una monografìa delle gravi differenze sviluppatesi con imponenza, tra la repubblica di Venezia sempre cupida di esercitare la giurisdizione ecclesiastica, e la s. Sede die n’è la depositaria, già avendole deplorate in parte per incidenza in vari articoli che vi hanno relazione. 11 couflitto e l’acre discordia cominciò nel declinar della vita di Clemente Vili, spesso afflitto da infermità dolorose, massime della chiragra, benché il suo veneto biografo Stringa, lodi la protezione particolare in che teneva la repubblica. Trovo nel veneto ab. Cappelletti, Le Chiese cl’Italia: Venezia, t. 9, p. 338. Il senato con triplice legge offese l’ecclesiastica immunità. »Primieramente iufatti a’25 maggio 1602 era stato decretato, che nessun convento, nè monastero, nè spedale, nè chiesa potesse conseguire beui posseduti da’laici, nè appropriarseli sotto qualunque titolo o colore ”. Riferisce il Novaes nella Storia de’ Pontefici, t. 9, p. 91, che il senato con ampliazione di legge preesistente, pubblicò a’10 gennaio i6o3 il decreto, col quale vietò sotto gravissime pene di fondare ospedali e monasteri, uè istituire nuovi ordini o congregazioni rei.-, confraternite o sodalizi o scuole, e ne'ì ’ pure edificare chiese, senza l’autoriU e approvazione del governo;ed aS8iu,i.0 col la b. Cappelletti, sotto pena a’ìra^iè. sori di esilio, di carcere perpetua,di cun fiscaziouedel fondo e di perdita delle h|, briche erettevi. E che a’3 ovvero a’16 marzo 16o5, il medesimo senato eoo il-tro decreto, nuovamente sotto peua 1 nullità di contratto e di confisca, proibì in tutti i luoghi del dominio della repub blica, che nessuno a titolo di testamenti : per dono, vendita o qualsivcglia altra causa, potesse lasciare in perpetuo 0 alienare i beni immobili a favore degli ecclesiastici per più di due anni, nè questi li potessero acquistare senza il consenso del governo; decreto che già fin dal 153G □ 1556 avea emanato per la città di Vene zia e suo ducato, il quale probabilmeule dovrà spiegarsi di tutte le terre formanti il dogado, da Grado a Capodargine o»i.i Cavarzere; disposizione che VArte ih verificare le date, spiega rinnovato divieto agli ecclesiastici di acquistar beui fondi. Chiarisce l’ab. Cappelletti la cagione di questi decreti, la quale era : perchè passando a poco a poco alle chicle ed a’ pii luoghi i beni laicali, i quali rioia-uevauoquindi per la ecclesiastica immunità sciolti dalle pubbliche gravezze, ne soffriva grave danno lo stato e vi scapitava considerabilmente l’erario. Il ber-caste), nella Storia del Cristianesimo, t. 2 3, lib. 71.° osserva : Che sebbene i veneziani sostenevano di noo tenere il potere della legislazione che da Dio, come la loro sovranità, però Clemente \IH> quantunque rigido osservatore de dii itti e delle consuetudini, ma non meno nemico degli scoppii pericolosi che la lunga esperienza gli faceva presentire, a vea g"1 dicalo espediente il dissimulare. DjÌ b1 ron Henrion, nella Storia universali < la Chiesa dalla predicazione degli Appostoli fino al pontificalo di Gregoi XVI, t. 9, lib. 71 -"i iu sostanza si ripe-