i3o timo secolo, per consuetudine e pratica. Cessò in Venezia prima ancora dell’opera del Beccaria, della quale feci parola nel ■voi. LXXX V, p. 88 e 89. La confessione ottenuta per la tortura non era valida se non era confermata 24 ore dopo con giuramento); l’imputato poteva citar testimoni, e questi erano interrogati e fatto lor giurare prima la verità, poi la segretezza ; all’accusato comunicavasi esattamente 1’ opposizioni risultanti dal processo, ma non veniva posto a confronto co’ testimoni. Il reo non poteva rispondere all’ interrogazioni collo scritto, ma di viva voce: se era incapace gli si permetteva parlare cogli avvocati de’prigio-nieri, ciò dal 144^ 'n P0'- Le leggi raccomandavano sollecitudine nell’ esaminare i detenuti, nè fossero fatti soffrire oltre al prescritto da esse, le quali concedevano i5 giorni di tempo a’carcerati a presentare le suppliche. Chiuso finalmente il processo e recati tutti gii atti nel consiglio, con diligenza si leggevano due volte, ed interamente le difese senza interruzione. Passando il consiglio al giudizio e alla sentenza, se con 5 ballottazioni non si ottenevano i voti d’ol-tre la metà dèi consiglio, il reo era messo in libertà. Nel caso di condanna ogni proposizione veniva ballottata, con facoltà ad ognuno di proporre una minorazione di pena e domandar anche la revisione del processo, la quale potevasi domandare scorsi parecchi anni, ma previo un certo numero di voti del consiglio. Da’giudizi pronunziati da un rettore nelle provincie, per delegazione del consiglio de’Dieci, poteva a’capi di questo l’aggravato presentare ricorso, e se rifiutato, al consiglio stesso, che dopo deliberazione richiamava a sè il processo e 1’ affidava ad un avogador di comun per informazione. In ogni condanna quella che riportava la maggioranza veniva riballottata 4 volte, e solo allora intendevasi presa senz’appello e irrevocabilmente. L’a-vogadorche avea interrogato il reo este- so il processo, dovea intimargli la condanna, ottimo appello alla sua coscienza a procedere con regolarità e giustizia,dappoiché sopra lui pesava tanta malleveria. Tre processi venivano ordinariamente trattali in ogui seduta del consiglio, essendo proibito passar ad altro se prima non s’era dato corso al precedente. Questi processi si riferivano sempre solíanlo a quelle speciali materie dal maggior consiglio delegale a’ Dieci, ed erano: i casi criminali di nobili; tuttoquanlo spettava a tradimenti, sette, congiure, turba-zione dello stato; i trattati (tradimenti) di terre e di luoghi, che solevansi maneggiare segretissimamente; gli oggetti di spionaggio, le colpe nefande ; Polierte segrete a vantaggio della repubblica ; le confraternite delle scuole grandi; il governo della cassa speciale del consiglio per le spese segrete; la cancelleria ducale; la punizione de’ rettori e degli uffi-ziali disubbidienti agli ordini del governo ; i falsatori di gioie e le alterazioni delle monete; per qualche tempo i privilegi delle città; inoltre le faccendede’bo-schi, delle miniere, dell’arte vetraria di Murano; le violenze commesse nelle barche, l’uso delle armi, il teatro, le maschere, il buon costume in genere; in fine nel 1692 le cose di stampa concernenti il governo della repubblica. Dalle quali materie era ingiunto severissimamente al consiglio di non deviare, nè per alcun modo oltrepassarle, e quando tentò allargare i suoi poteri, dal maggior consiglio fu richiamato all’ordine e infrenato. L’aggiunta di 20 individui domandata dal consiglio de’Dieci per la congiura Fa-lier, e divenuta poi di regola, avea aumenta lo all’eccesso il suo potere pel credito che veniva alle sue deliberazioni dal concorso di tanti ragguardevoli personaggi. Potevasi ragionevolmente temere di vedere un giorno la repubblica dipendere totalmente da quel consesso, e passare ad una prepotente oligarchia o dominio violento di pochi. A porvi cflì-