5g6 gli studi dovessero farsi nello stalo della repubblica. Si provvide inoltre all’esatta osservanza delle leggi e costituzioni di ciascun istituto, ed all’eguaglianza dello stato ed esalta comunità di vita delle famiglie claustrali, alle quali venne proibito di poter esercitare parrocchie e cura di anime in que’luoghi, dove non vi è convento del proprio istituto; e finalmente si proibì severamente a lutti i superiori de’ conventi, e generalmente a qualunque altro, di mandar denari fuori dello stato, nè pagare altre contribuzioni che quelle permesse da’pubblici decreti,essendo stato ordinato al magistrato stabilito sopra monasteri di verificare specialmente questo articolo nel procedere anche straordinariamente alla revisione de’conli. Fin qui il Bercastel. Dal Novaes si ha alcuno schiarimento. Egli dice,che il senato pubblicò una legge, in cui fra le altre ordinazioni si prescriveva: Che i vescovi del dominio veneto avessero il diritto di visitare le case e le chiese di lutti i regolali, non ostante l’usocontrario : Che non vi si dovessero ammettere gli ordini religiosi venuti da qualunque paese straniero senza eccezione: Che i superiori de’ conventi non potessero formar processo, o sentenziare i loro sudditi senza prima ricorrere a’ tribunali secolari: Che non si ammettessero a vestire l’abito religioso chi non avesse20 anni, nèalla professione chi non.n’avesse25,e soli sudditi della repubblica; ed altre simili ordinazioni riguardanti le cariche, il numero, l’economia ec.de’regolari.Promulgata questa legge, fu prescritto dal senato a’vescovi, che si trasferissero alla visita delle case religiose esistenti nelle rispettive loro diocesi. L’Arte di verificare le date, riporta un sunto de’decre ti,ed aggiunge nellaCon-tinuazione. Dal 1768 3)1773 ebbero luogo vari attacchi contro il clero, le cui ric-chezzeascendevanoaoltre4,ooo ducali di rendita. Segnata mente sul finire deli 770 il senato ridusse a sole 4 le case religiose de’benedettini, che ammontavano negli stali della repubblica al numerodii3; assegnando a ciascuno de’religiosi un’annua rendila di ducati 220, e a ciascuno de’su-perioi i una di ducati 44°- Si vendettero all’asta i loro beni, e si supplì col ricavato a’bisogni dello stato. Venuto di lutto a cognizione Clemente XIII, compreso di dolore e penetrato d’afflizione per le dette leggi, tendenti anche ad abbattere l’autorità che la s. Sede ha sopra i regolari, scrisse al patriarca di Venezia Giovanni Bragadino, ed a’vescovi dello stato veneto, il breve Adplurimas acerbilates, del i.°ottobre 1768, Bull. Boni. coni. t. 3, p. 556. » Alle moltissime acerbità, cagio nateci sinora , e che ogni giorno ci va viemmaggiormente cagionando la condizione del nostro pontificato in questi lem pi disastrosi, si aggiunse la legge recentemente promulgata dal senato della repubblica di Venezia, la quale sotto pretesto di riformare gli ordini regolari, ha per ultimo scopo di distruggerli interamente ne’dominii della repubblica.Se negli stessi ordini si raffreddò il fervore della regolare osservanza, l’unico motivo di tale raffreddamento deveattribuirsi all’es sersi mischiata la podestà laicale in ciò che concerne il loro governo; quindi es sendosi attraversata la podestà legittima de’superiori generali e locali, come pure l'autorità della Sede apostolica, sicché 11011 fossero applicati i rimedi corrispondenti e proporzionati a’mali ognora crescenti, avvenne ciò che avvenir doveva, cioè che di giorno in giorno andassero moltiplicandosi que’mali al cui rimedio la della legge, ancorché derivasse da una legittima podestà, non sarebbe punto opportuna, poiché essa non ristabilisce, ma distrugge. Questa legge in tutti i suoi articoli diminuisce l’ecclesiastica podestà,e confonde e corrompe tutte quelle salutari costituzioni fatte dalla Chiesa per la buona disciplina degli ordini regolari. Ln 1 .* cosa che si presenta in fronte della del ta legge, si è di togliere affatto a’detli ordini la loro esenzione dalla giurisdizione