ri seuza voto deliberativo, ma incaricato d’impedire ogni abuso, per cui il consiglio avea in esso un sindacatore continuo alle proprie deliberazioui.Così il consiglio benché nominalmente di dieci,trovavasi pel fatto.composto di 17 individui, tra’ quali il capo della repubblica, venerando vegliardo, supremo custode delle leggi, e che col piede alla tomba dovea più che mai vigilare a serbarsi pura la coscienza; anzi ne’casi gravissimi il consiglio colla giunta, zonta, d’altri 20 scelti cittadini veniva a formarsi di 3y e più individui, a guarentigia della regolarità de’suoi procedimenti. Il consiglio, ogni anno rinnovato, nella 1.* adunanza ascoltava la lettura del suo capitolare, e prestava II giuramento. Per questo ciascun decemviro prometteva di provvedere con ogui suo potere all’utile e all’onore di Venezia; di fedelmente osservare i comandamenti del doge e de’capi ; scrupolosa segretezza nelle cose trattate nel consiglio; di non mancare alle sedute; di non permettersi alcun abuso d’autorilà; d’ astenersi di votare una deliberazione in cui avesse preso parte; di dar sempre il suffragio segreto; di non brogliare, nè favorire l’ammissione d’ alcuno nel consiglio; di non disporre arbitrariamente de’deuari della cassa del consiglio, o di far doni e provvisioni ec. Occupato che avevano il doge, i suoi consiglieri, gli avogadori, i decemviri e loro capi i posti assegnati, facevasi avanti il segretario, e cominciava dal leggere le lettere che al consiglio fossero state indirizzate; poscia rendeva conto delle querele sottoscritte oanonime che fossero state presentate personalmente, o trovate nelle cosi dette bocche tlcl Leone (uel palazzo ducale fuori della porta d’ingresso alla sala della Bussola, cosi della per quella di noce intagliata esistente ancora, che introduce alle stanze già de capi del consiglio de’Dieci, tuttora si vede un foro praticato nel muro, ove stava una lesta marmorea di leone, nella cui bocca spalancata si depouevano le denunzie se-P. IL 129 grete. La cassella delle denunzie era slata istituita soltanto per permuta e baratto delle ballotte nell’elezioni, e per bravi e vagabondi). Se la denunzia era sottoscritta, dopo lettone il contenuto, sene ballottava l’accettazione; non riportando quattro quinti de’ voti, veniva respinta, Polevasi ballottarla fino a 5 volte, non raggiungendo il numero de’ voli richiesti, la querela consideravasi caduta, o ri-metlevasi ad altro magistrato. Quanto poi alle denunzie non sottoscritte, richie-devasi che i consiglieri del doge e i capi dichiarassero prima tutti d’accordo, contener esse materie di stato, ed oggetti d’ alta importanza pubblica. Poscia passando a’voti, tale dichiarazione doveva riportare cinque sesli de’suffiagi dej consiglio. Ma la querela, sebbene per tal modo qualificata grave, tiou intendevasi perciò accettata, mentre ciò dipendeva da una nuova ballottazione in cui avea a riportare quattro quinti de’ voti. Allora il segretario la registrava nel libro delle querele per avviarne il processo. Se le denunzie non toccavano la sicurezza dello sialo o de’cittadini, ed erano stimate di lieve importanza, si bruciavano. Accedala la querela, l’avogadore faceva I’espo-sizioue del caso e leggeva il maudato d’arresto del reo, o il proclama che lo chiamava a presentarsi, se era assente, colla relativa pena se mancasse. Accettato il procedere, mediante i voli di numero legale, altrimenti non procedevasi più oltre, e venuto il reo nelle mani della giustizia, delegavasi un collegio criminale composto dell’avogadore, d’un consigliere e di due decemviri ad esaminarlo, coll’ obbligo di presentare il processo fra i5 giorni al più tardi. L’interrogatorio seguiva ordiuariameute all’oscuro, affinchè le tenebre ispirassero più terrore e raccoglimento all’ accusato. Per concedere 1’ esame alla luce, richiedevansi cinque sesti de’voli. Adoperavasi secondo il costume del tempo la lortura (si praticò più 0 meno secondo 1 tempi (ino ali’ul- 9