de’prelati secolari. Egli fu assai benemerito della s. Chiesa veneziana, che tuttora ne tiene in onore il nome. Premurosissimo dell’osservanza delle clericali discipline e del buon ordine nella chiesa, fu perciò autore di molte analoghe lodevoli provvidenze, che fece confermare dall’autorità pontificia nel i56oe i56i; laonde fu proibito a tutti, analogamente all’ordinato da Paolo IV, nelle promozioni o concorrenze de’benefizi , l’appellazione alla s. Sede o al nunzio di Venezia, de’ripulsati dal patriarca come iiou idonei ; e si rinnovarono alla chiesa veneta tutti i privilegi e diritti sino ad Eugenio IV concessi da’ Papi, tanto alla chiesa patriarcale di Grado, quanto alla chiesa di Castello, e tutti Pio IV li concentrò nella sola chiesa metropolitana di Venezia. Figurò Giovanni tra'padri del concilio di Trento, e ritornato alla sua chiesa si die’ogni premura per adattarne in ogni parte la disciplina, alle regole stabilite in quel sagrosanto ecumenico sinodo. Vi piantò pertanto il seminario de’chierici presso la chiesa di s. Geremia, donde in seguito lo trasferì in s. Cipriano di Murano, di cui ragionai nel § VI, il. i, e nel § XVIII, 11. 19, stabilendone le rendite; tutto poi approvando Sisto V, il quale concesse in perpetuo l'abbazia di s.Cipriano,quali abbati commendatari, a’patriarchi di Veuezia, al modo riferito nel § XVIII, n. ig. Piadunò 3 volte il sinodo diocesano e per ultimo nel 1578, e raccolte insieme le migliori leggi disciplinari de’ vescovi di Castello e de'patriarchi di Grado ne formò il corpo delle Constitutiones et privilegia Patriarchatus et Cleri Venelia-rum, e le pubblicò colle stampe, l’ab. Cappelletti riproducendole nel t. 6 della Storia della Chiesa di Venezia, insieme a’detti sinodi. Della visita eseguita in Venezia, da due visitatori apostolici deputati da Gregorio XIII, e delle loro disposizioni e ricordi pel clero secolare e regolare, parlai uel § XIX, u. 3o, do- 843 gado 87.0 Inoltre Giovanni II ottenne da Sisto V, colla bolla Romanum P011-tificem, de’ 3o dicembre i5go, presso il Cappelletti, che i chierici della chiesa veneta continuassero ad essere ammessi agli ordini sagri (per disposizioni di Leone X e di Clemente VII nel i5a5, co^ me toccai altrove, e nel § Vili, n. 2, correggendo la data 3o dicembre ), a titolo di servitù di chiesa, ossia sen-z’ aver titolo di beneficio o di patrimonio (richiesto dal concilio di Trento) ecclesiastico, col solo appoggio del servizio prestato e da prestarsi ad una chiesa, nel cui clero avrebbero poscia ottenuto alla loro volta il titolo ossia il beneficio, entrando a formar parte del capitolo rispettivo. Sapientissima determinazione, che assicurava alle chiese di Venezia un servizio stabile e decoroso sì nelle u limature sagre,che nella cura del-P anime. Morì il benefico prelato a’ 3 agosto 1 5go, prima che fosse spedita sì interessantissima bolla per la diocesi veneta, e fu deposto nel sepolcro preparatosi avanti l’altare da lui eretto, dotato e consagrato, di s. Giovanni Evangelista della patriarcale. 11 senato nello sceglier- lo alla patria sede, avea derogato dall’adottato sistema, che escludeva un ecclesiastico regolare, ma tosto tornò a seguirlo. — Lorenzo li Priuli XV patriarca e cardinale. Senatore di specchiata virtù, di somma prudenza, di profonda dottrina, già savio agli ordini, ambasciatore in Toscana, a Madrid, a Parigi, dal 1584 'n P01 p>'e5S° Gregorio XIII e Sisto V; allora era podestà di Brescia, quando fu eletto nel gennaio i5gi. Subitosi mostrò espertissimo del-Pecclesiastica disciplina, e 1.* sua cura fu la riforma de’costumi del clero e di regolarli sulla norma delle leggi canoniche, al che prestò mano Clemente Vili con bolla de’a5 aprile i5g2, raccomandandogli perciò anche la visita delle chiese de’regolari. E poiché colla bolla l’esortava pure alla convocazione d’un si-