I 12 tenziate le liti appartenenti all’amministrazione ed a’diritti delle congregazioni medesime. JNegli affari più rilevanti , e ne’gravami contro le seutenze della presidenza^ tribunale d’appellazione il pieno collegio; sopra cui nel caso di disparità di giudizio, spetta al collegio medesimo lo stabilire, come tribunale inappellabile, un giudice arbitro e arbitralo-re, il quale, in vigore dell’autorità conferitagli da esso collegio, pronunzi le sue sentenze. Il clero delle IX congregazioni è un corpo distinto affatto dal clero universale della diocesi di Venezia, imperocché sebbene sia composto d’ individui, che appartengono al clero universale e che isolatamente e individualmente dipendono dalla giurisdizione ordinaria del supremo pastore delladiocesi; pure unito ne’ suoi comizi e nell’esercizio delle sue incombenze e de’suoi diritti, è fregiato di tali e tante prerogative, concessegli edalla consuetudine de’secoli e dalle pontificie deliberazioni, che riesce immediatamente soggetto alla sola immediata podestà della s. Sede; come appunto vari capitoli di canonici, e anticamente e al di d’ oggi, sono od erano esenti dall’ordinaria giurisdizione del vescovo diocesano, per pontificieconcessioni.Per cui non è a meraviglime, che anco in Venezia il clero delle IX congregazioni goda tale prerogativa. Che il clero delle IX congregazioni non è il medesimo corpo del clero universale diocesano, osserva il sum-mentovato ab. Cadorin, si dimostra dalle differenze ne’ pareri insorte nelle stesse congregazioni. Le congregazioni di s. Canziano e di s. Luca estesero a’pievani di Torcello alcuni privilegi che aveano concesso a’pievani di Venezia, mentre la congregazione di s. Silvestro non volle concederli nè agli uni e nè’agli altri. Dal che evidentemente si arguisce la distinzione fra clero e clero, mentre nelle congregazioni s’introducono e si escludono sacerdoti che tutti hanno diritto di suffragio nel sinodo veneto. Questa distin- zione venne pure dichiarata neli5g4dal nunzio di Clemente V111, e dal patriarca in ogni tempo, come nel sinodo del i 5g5 dal patriarca Friuli; altrimenti nella soppressione de’titoli e de’ capitoli sarebbero state comprese anche le congregazioni. Dimostrazione onorevole della stima, in cui erano tenute le g congregazioni e il loro collegio, fu la deliberazione del senato, il quale nel 1434 comandò, che ciascuna di esse destinasse un deputato da mandarsi al concilio di Basilea, mentre era ancor legittimo; acciocché questo corpo ragguardevole vi avesse anch’ egli i suoi rappresentanti, scegliendovi ciascuna un soggetto di dottrina, di pietà e di senno distinto. Laonde fu scelto un pievano per ciascuna, e fu stabilita loro una somma per le spese del viaggio e per un congruo sostentamento durante la loro dimora in quella città, e lo stipendio altresì per un servo di ciascuno. L’assegno per ogni pievano fu di 100 ducati d’oro per 3 mesi dal giorno della partenza da Venezia, ed in seguito un ducato al giorno finché vi si fossero trattenuti; ei o ducati mensili pel servo. All’autorità suprema del collegio apparteneva il difendere e sostenere i diritti del clero universale della città negli affari di gran rilievo ; al quale uffizio, come suo procuratore, lo elesse il clero medesimo radunato sinodalmente nella chiesa di s. Moisè a’27 novembre 15> 1 g, d’ordine del vescovo di Pola Altobello nunzio di Leone X, e coll’assenso del patriarca Contarmi. Componevasi quel consesso di i55 sacerdoti tra pievani e titolati, i quali formalmente elessero e deputarono, consultores et defensores silos, ac etiam in quantum expedíat synelicos Rev. Paires doni, omnes venerandum Collegium omnium venerahiliuin Coiigregationum Veneliarum totius cleripraefali.... qui mine sunt et pro tempore eriint, ac illius praesidentes venerandos.Della quale autorità conferitagli in perpetuo, si valse il pieno collegio per difendere i diritti e