* *4 delegata l’autorità, che talvolta esercitano sulle congregazioni, quando ne siano chiamati da esse a sostenerne l’ufficio.Per {’autorità de’decretie delle sentenze pronunziate ne’vari tempi da’3 summento-vati patriarchi, le congregazioni del clero furono legolate in bell’ordine per lungo volger d’anni; sicché non insorsero più controversie sino a’ternpi del patriarca Trevisan. Perciò, rinnovatesi quelle, anche il collegio rinnovò 1’ uso del suo diritto di eleggere a suo arbitro e arbìtralorc per sopprimerle, tale patriarca. Egli dunque, valendosi dell’au-(.orila conferitagli, compose il codice di leggi, nominalo come quello de’predeces-sori, Sentenza Arbitraria, e la promulgò a’ 18 novembre i558, poi stampata nel i 58 i, altre 4 edizioni rinnovandosi successivamente, d’ordine della presidenza dellecongregazioni. Avvenne talvolta, che dall’uffizio d’arbitro e arbitralore, il pieno collegio escludesse dalla sua scelta il patriarca, e ad altra persona si dirigesse; il che vieppiù dimostra la sua assoluta esenzione dall’ordinaria giurisdizione di esso. Dappoiché, come pure osserva il Corner, sebbene il collegio delle congregazioni avesse deliberato di eleggerlo sempre e in ogni sua occorrenza, questa sua deliberazione tuttavia non lo privava del suo naturale diritto di concedere l'arbitraria autorità sopra di se a chi meglio gli fosse piaciuto, ogni volta che il bisogno e le circostanze l’avessero suggerito. E di questo suo diritto usò e-gli appunto nel i(>47> allorché per certo litigio tra le congregazioni di s. Luca e s. Silveslroessendo stata rifiutata dal pieno collegio a’ 2 aprile la scelta àe\\’ arbi-Irò e arbitralore nella persona del patriarca Morosini, ne fu invece eletto a’ 3 del seguente luglio Giovanni Quirini arcivescovo di Candia. Benché i diritti del clero delle IX congregazioni, per tutto il narrato, fossero cosi solidamente assicurati per atti solenni e del clero stesso, e de’patriarchi nella qualità accetta la d’a/'- bilrie arbitralori,e della pontificia approvazione, e della consuetudine e prescrizione di tanti secoli ; tuttavia non mancarono occasioni, nelle quali i patriarchi cercarono di spogliamelo, per esercitar essi d’ordinaria e assoluta auto-l'ità, ciò che i loro predecessori aveauo esercitato per semplice e mera delegazione del collegio medesimo. Di qua derivarono maggiori vantaggi alle congregazioni, perchè portatone alla s. Sede il gravame, non solamente ne riuscirono vincitrici, ma i loro diritti vennero con maggior chiarezza e solidità manifestati. Infatti, quando il patriarca Priuli, nel si-nodo diocesano del novembre 15c>4» ebbe a decretare alcune discipline, che offendevano i diritti delle congregazioni e si opponevano alle leggi stabilite per esse dalle sentenze arbitrarie de’patriarchi antecessori; espressamente trattando, cioè nelcap. XIII, De Novem Congrega-tionibus sacerdolum et clerieorum hujus eivitatisj nei c. XIY, De Collegio Novem Congrcgalionunij' e nel XV, De miniere et aueloritate procuratorum r. Cleri generali/! et Collegii Novem Congregalio-num: argomento,che a lui,dice Pab. Cappelletti, come ordinario diocesano, non apparteneva per nulla ; le congregazioni, rappresentate dal loro pieno collegio, se ne appellarono al giudizio della s. congregazione del concilio, ed ottennero a’ 3o aprile i5g6 il rinomato decreto che riporta. Questo decreto, che pone in piena luce tutti idiritti, che al patriarca e alle congregazioni rispettivamente competono,e che nel confermare le discipline, determinava con incontrastabile precisione quelle di tutti i tempi avvenire, chiuse 1’ adito per 23o anni e più a qualunque nuova giurisdizionale intrapresa de’ patriarchi contro questo corpo ragguardevole del clero veueto; ed avrebbelo chiuso anco più oltre, se uno spirito, non saprebbesi dire, se di novità o di che altro, come si esprime Pab. Cappelletti , uou avesse istigato il benemerito d’ai-