nezia: i pievani sono obbligali ad ascriversi all’ una o all’altra: i pievani delle chiese appartenenti alla già diocesi di Torcello vi erano pure aggregati per grazia: i canonici ponno entrarvi, ed hanno posto dopo i pievani. Tuttociò in vigore di particolari decreti. Ognuna delle IX congregazioni è presieduta da un arci/irete,ed ha inoltre un massaro, due sindaci, un notaro ed un nunzio. L’ arciprete dura a vita: viene eletto dal capitolo de’confratelli di parte intera, i quali hanno soltanto voce attiva e passiva; l'elezione dev’essere poi confermata da due terzi de’ voti degli arcipreti e de’ massari e sindaci componenti il pieno collegio: ha il titolo d’arciprete, ed è riputato nell’ordine delle dignità ecclesiatiche. Subito dopo l’arciprete segue il massaro, detto in veneziano masser, a cui è affidato l’uffizio d’esigere e amministrare le rendite della propria congregazione ; dura un anno, ed è scelto tra’confratelli di parte intera; è soggetto a particolari attribuzioni e discipline, a tenore della matricola della propria congregazione; a lui tocca altresì sostenere del suo alcune spese annuali, specialmente per la solennità del titolare della rispettiva congregazione. Dopo questa carica, che nell’onore e nel potere è sempre dopo l’arciprete, seguono le altre mentovate, cui spetta relativamente l’attendere all’economia, alla pai tizione delle rendite,all’esecuzione delle leggi ed agli annunzi o inviti da farsi a’confralelli. Ogni congregazione era composta di 36 confratelli, poi fu limitata a 2.5,ed ora è ristretta a2 i. La suprema reggenza dell’intero corpo delle IX congregazioni, è costituita nell’unione di quell’ecclesiastica magistratura che si dice Collegio. Esso è composto de’g arcipreti, de’ 9 massari, de’ 3 sindaci maggiori e altri 6 sindaci minori. A questi nel 1637 furono aggiunti anche i 3 cassieri delle congregazioni degli arcipreti, che formano la temporaria presidenza del clero. La quale presidenza 111 per non aversi a radùnare ad ogni lieve occorrenza l’intero corpo imperante, fu stabilita per dirigere gl’interni affari ordinari, limitandone de’soli straordinari e più gravi la discussione e il giudizio al pieno collegio. E' formata tale presidenza da 3 arcipreti, ognuno de’quali vi dura 3 anni, per guisa che ogni anno ne abbia ad uscire uno ed entrare un altro, sicché ciascuno de’g arcipreti sottentri alla sua volta a sostener l’incarico ; questi si dicono arcipreti presidi,ed anco sopra-massari.Sono associali ad essi col titolo di sindaci maggiori, 3 de’ sindaci minori di altre congregazioni che non sieno quelle de’ 3 arcipreti presidi ; ciascuno di questi vi dura egualmente 3 anni. Ha il collegio di queste congregazioni il potere di formar leggi disciplinari ed economiche, di mutarne all’uopo [’antiche, d’abolirle 0 d’amplificarle : polere, ch’esercitò incontrastabilmente per tanti seco- li,quanti ne conta dalla sua sussistenza.In fatti pel corso di essi e fra la serie di tanti avvenimenti politici ed ecclesiastici,le congregazioni sempre si conservarono nel primitivo loro spirito, protette nell’esercizio de’loro diritti, favorite da’Papi con luminose prerogative, e onorate di particolare predilezione dalle primarie magistrature della repubblica veneziana.EI-leno difatti non conoscevano sopra di loro veruna podestà secolare, tranne quella del maggior consiglio e del senato; finché poi con legge de’28 settembre 1468, furono aflidate,qual corpo ragguardevole e nobilissimo, alla tutela esclusivamente del consiglio de’Dieci, del quale perciò si trovano in grande numero i decreti per esse emanali. E quanto all’ ecclesiastica loro autorità, formano esse un còrpo distinto affatto dal clero sinodale diocesano, e nell’esercizio delle loro incombenze e de’loro diritti non sono punto soggette alla podestà ordinaria del patriarca. La presidenza del collegio era ed è il tribunale ecclesiastico di prima istanza, dinanzi a cui vengono trattati gli affari e seu-