fronde e amatissimo patriarca Pyrker a stabilire, non già coll’autorità d’ arbitro e arbitratole, che non eragli siala conferita dal collegio delle congregazioni, ma coll’ordinaria sua autorità patriarcale, un Piano costituzionale, che mutava essenzialmente il sistema, aboliva tutte le costituzioni, toglieva i privilegi conceduti da tanti secoli alle IX congregazioni, approvati e confermati da più Papi, da vescovi e patriarchi di Venezia. Le quali cose, poiché non procedevano da un potere legittimo, furono riputate nulle dalla più sana parte del corpo delle congregazioni: taluna di esse neppure registrò quell'alto,acciocché non avesse mai da essere, non che adottato, neppure conosciuto; e tale altra di esse continuò adoperale nelle sue deliberazioni sulle norme delle sentenze arbitrarie legittimamente emanale da’patriarchi Giustiniani, Bondimerio, Gerardi, Trevisan e Cornalo; e tutte nell’osservanza delle più essenziali loro discipline si attennero alle leggi, che non potevano e non potranno essere abolite o cambiate dà qualsiasi altra podestà, fuorché da una pari a quella che le emanò. Nè di ciò si può fare alcun rimprovero all’ ottimo patriarca Pyrker, il quale straniero, e non informato delle particolari discipline della s. Chiesa Veneziana, prestò credenza troppo facile a chi l’avvicinava, siccome in altri argomenti, così anche in questo, ad operare mutazioni e novità inopportune. Hanno le congregazioni un computista o ragioniere, il quale ne regola e ne rivede i conti per l’economica amministrazione ; ed un nota- io o cancelliere, al quale è affidato l’incarico di registrare e autenticare gli atti delle radunanze, delle deliberazioni, degli ordini del collegio e della presidenza. Quest’uffizio di cancelliere incominciò soltanto dopo la formazione del collegio, cioè dopo il i423. Sino al 153 1 ne sostenne ¡’incarico sempre un prete e per lo più pievauo, secondo l’uso di que’teia- 115 pi da per tutta l’Italia, anche negli affari meramente civili. Ma nel detto 153 1 il maggior consiglio, dopo ripetute proibizioni pontificie agli ecclesiastici di fungere l’incarico notarile, decretò esclusi da quest’uffizio, sì nel palazzo ducale come in qualunque altra magistratura, gli ecclesiastici : perciò anche il collegio delle IX congregazioni fu costretto a valersi in queste incombenze del ministero d’un secolare. La qual cosa durò sino al 1699. D’allora in poi, per decreto del pieno collegio, vi soltentrò un con fratello sacerdote appartenente ad una delle congregazioni, a sostenere di biennio in biennio l’incarico a tenore delle costituzioni arbitrarie summentovate, e si continua tuttora. Dal i433 al 1553, non avea il collegio un luogo determinato e stabile, in cui radunarsi ; ma ponendo mente agli inconvenienti che ne seguivano, fu comandato dall’Arbitrarie di fissarne uno, in vista particolarmente della debita custodia dell’archivio,il quale trasferito qua e là andava soggetto a pericoli e a danni. N’ ebbe perciò uno per circa 3o anni a s. Vitale; poi nel j584 Io trasferì a s. Paterniano, della cui chiesa ragiono nel n. 22 del § Vili, ove continua ad a-verlo, e sulla porla è scolpita l’iscrizione: Deo Opt. Max.-lì. Cleri Congregado - Num Collegium - Anno Domini MDLXXXiiii. Negli atti e documenti suoi il pieno collegio e la presidenza fanno fede pubblica al pari di qualunque altra ecclesiastica magistratura. Sino al 1687 eranoessi autenticati dal segno del label-lionato notarile del proprio cancelliere; ma nell’indicato anno fu deliberato di stabilirne un apposito, il thè ebbe effetto nel 1748, scegliendosi l’emblema in vigore : sigiatili Crucis aequilaterc bipartitimi et novem Cherubini circum-ornatuni. Nello Slato personale del Clero, ecco come e con qual oi di ne si riportano le IX congregazioni. iS1. Pao- lo Apostolo, eretta nel 1 228, noni inan-dosi ¡'arciprete e I’auziauo attuali, e così