— 118 — « Le disposizioni contenute nella presente notificazione entra tosto in vigore. « Trieste, li 16 febbraio 1902. «L’i. r. Luogotenente. « GoÈss ». Ecco il § 73 del c. p. al quale si riferiscono le ordinanze surri portate: « Qualunque sia l’occasione da cui abbia avuto origine un ammutinamento, se vi si persiste coll’opporsi alle dissuasioni premesse dall’autorità e col l’aggiungere mezzi effettivamente violenti, in modo che a ricondurre la tranquillità e l’ordine sia d’uopo impiegare una forza straordinaria, allora vi è ribellione, e chiunque prende parte a tale ammutinamento si fa reo di questo crimine ». Ecco i paragrafi più importanti del regime di procedura penale 23 maggio 1873 riguardante la procedura stataria: « § 429. La procedura stataria non può di regola aver luogo se non nei casi di ribellione, quarfdo tutti gli altri mezzi legali non bastino a reprimerla. « § 442. Se l’imputato viene dichiarato colpevole ad unanimità di voti, il giudizio statario dovrà contemporaneamente pronunciare la pena di morte. « Soltanto nel caso che mediante la esecuzione della pena di morte sopra uno o parecchi dei maggiormente meritevoli di pena siasi già dato l’esempio di terrore necessario a ristabilire la tranquillità, potrà il Giudizio statario per importanti motivi di mitigazione pronunciare contro i meno gravati la pena del carcere duro tra cinque e venti anni. La stessa pena dovrà pronunciarsi contro coloro che all’epoca del commesso crimine non avessero compiuto ancora l’età di anni venti. « § 443. Se una pena di morte non viene pronunciata solo per mancanza della unanimità dei giudici, il giudizio statario delibera il rinvio dell’imputato avanti al giudice ordinario. « Contro le sentenze del giudizio statario non ha luogo alcun rimedio di legge ed una supplica di grazia da chic-chesia presentata non ha mai effetto sospensivo ».