X 24 X XI. Qjianto all1 Esecuzioni Criminali avrà la Guardia la sua mercede da ripartirsi nel modo suddetto, ed a norma dell’apposita seguente Tariffa delle mercedi stabilite a’ Ministri d’Esecuzione nelle materie Criminali . Per ogni menzione in Città, e Borghi formalmente ordinata dal Giudice Criminale, o da altra competente Autorità, per ogni retento----L. 24:—? Per gli arresti, o fermi summarj di Persona-—---L. 6:— Per formali retenzioni ordinate come sopra fuori di Città, e Borghi , ed in distanza sino a miglia 5.------L. 30:— Dalle miglia 5. sino alle 10.—L. 40:— Dalle miglia 10. sino alle 15.— L. 60:— Dalle miglia 15. sino al confine più rimoto del Territorio-L. 80:— Tutte le sopradette spese secondo i rispettivi casi dovranno essere pagate dalle Persone retente, eccettuati li casi di libera assoluzione, dietro a formale Sentenza, nei quali soli casi sarà compensata la Guardia della metà della mercede dalle Casse del Consiglio, non potendo mai per qualunque altro casa