_ )( JoB )( contate" in premio a chi avrà scoperta la contraffazione . Rispetto poi alle Calate, o Beverare, se alcuno ardisse di farne sarà soggetto alla pena di Lire trenta levabile dall’Officio nostro, li due terzi della quale saranno dati in premio al denonziante, che sarà anche tenuto secreto , e l'altro terzo resterà in questo Officio per quelle disposizioni, che saranno credute convenienti. Circa li Furti poi, che venissero commessi di Pali, Sassi, Filagne, Archette, od altro lungo Ji Fiumi, oltre la pena di Ducati dieci, effettivi, che sarà irremissibilmente levata dall5autorità nostra, a chi fosse Reo di tale derubamento, le tre quarte parti della quale verranno date in premio al denonziante, che sarà tenuto secreto, restando T altra quarta parte a disposizione dell’Officio nostro, il Trasgressore sarà anche punito severamente con altre pene ad arbitrio delle Autorità Superiori. Finalmente sono inibiti li Fossi alla minore distanza di Pertiche dodeci dall’Unghia delFArgine verso la Campagna ; lasciando ferme però le prescrizioni stabilite , e che erano fissate nel 1796. in tale proposito per il Fiume Adige . Ed il presente Sarà stampato, e pubblicato nelle Ex-Podestarie, e nelle attuali Vicarie 4ella Provincia Padovana, con preciso debito > <