)( i6i )( Cause tra Mercanti concernenti Cambiali propriamente dette, erano decise con procedura sommaria qualunque fosse il valore delle Cambiali medesime, dovrà continuarsi collo stesso metodo di procedura, quale non è stato punto derogato. Dovranno pure osservarsi le stesse regole per il deposito da farsi dalla Parte, che credendosi gravata dalla Sentenza vorrà interporre i5 appellazione, avvertendosi, che gli Atti necessari per V Appello dovranno perfezionarsi innanzi allo stesso Tribunale Mercantile, il quale nel rimanente si dirigerà secondo quanto rimane determinato dal Proclama. Al secondo. Rispetto agli Accordi de’ Falliti ritenuta la disposizione dell’ Articolo 54» del suaccennato Proclama, si dichiara, che il Tribunale Mercantile dovrà procedere intorno questa materia , osservati non solo i metodi de’ Sopra-Consoli, ma osservate anco le discipline, eh’erano vegliantf sopra i fallimenti nel 1796. , alle quali dovrà attenersi . Al terzo. Cessate col nuovo introdotto sistema tutte le Magistrature, già esistenti nel 1796., posteriormente stabilite , e riscontrate nel Tribunale Mercantile, la Giudicatura di tutte le Cause Mercantili, e concernenti affari marittimi, ne viene di conseguenza , che allo stesso Tribunale deve appartenere il conoscere, e decidere sopra le vqU 5. N«° XXI. X que-