X IOI X dovranno esser prontamente eseguiti, spettando ad essi soli il riconoscere quali operazioni siano più facili alla pronta estinzione degli Incendi a riparo della Casa incendiata, e vicine; mentre li Deputati dovranno presieder alla disciplina, e li Capi delle Compagnie, ed altri Uffiziali a solo presidio del luogo Incendiato, e di lui vicinanze » XXVIII. Niuno potrà scostarsi dal Luogo dell’ Incendio senza aver prima impetrata la licenza del Generale Ispettore di Polizia, e Signori Deputati agli Incendi, o Loro So stituti. XXIX. Ogni Individuo delle soprascritte Fraglie mancando di accorrere prontamente ai Luogo dell’Incendio sarà irremissibilmente castigato, e terminato 1’ Incendio sarà dover delli Preti il portar alli Deputati Attuali , o Sostituti la nota delle persone obbligate, che saranno accorse all’esecuzione del loro dovere, e per li mancanti il loro castigo sarà di pena pecuniaria o afflittiva, e ciò ad arbitrio senza risserva di scuse, se non se di malattia comprovata da fede giurata di Medico, o di absenza dalla Città riconosciuta sul momento, qual pena dovrà avere irremissibilmente il suo effetto. XXX. E siccome devono esser puniti quelli , che mancano al proprio dovere, così pure sarà distinto il merito di quelli, che in sì