/ X 248 )( proprie azioni e ragioni, o avesse una qualT che causa insinuata in grado di Revisione, purché faccia constare la sua povertà con Fedi giurate del Parroco e del Giudice di prima Istanza del luogo di sua dimora, V. Sulla base di tali requisiti riconosciuta . ìa loro legalità, non ammessa qual si sia altra diversa attestazione, il Presidente, o Capo del respettivo competente Tribunale, segnerà l’Atto di rimessa agli Avvocati, e Procuratori de’ Poveri, che avranno a prestarsi alla Civile difesa delle ragioni della Persona in esso Atto nominata. VI. Quella Regia paterna Carità poi che volle patrocinati e difesi i Poveri nelle Caur se Civili senza alcun loro dispendio ha certamente inteso, che abbiano ad essere pur anche esenti dalle Tasse e Mercedi Giudicia-rie, e però espressamente si dichiara, che quelle persone che attesa la reale provata loro povertà e. m'serabilità meriteranno di essere assistite nelle Civili loro Cause dagli Avvocati, e Procuratori de’ Poveri non saranno tenute pagare le dette Tasse e Mercedi. VII. Per garantire da ognj abuso, ed arbitrio anche questa caritatevole disposizione, il Presidente o Capo del Tribunale che a-vrà segnato 1’ Atto di rimessa di una Causa di un Povero e miserabile ai predetti Avvocati e Procuratori vi farà aggiungere l’espressa dir chiarazione, che per detta Causa non dovrai n