)( *3<5 )( Secondo. Si ordina, e prescrìve ^articolai-niente ai Cavalcanti, che non abbiano coi loro Cavalli, che servono per l’attiraglio, a transitare per quelle Arginature ; restando lor<5 concesso il transitare soltanto per l’estremità dei Moli, che sono al termine delle medesime, ed in qiie’modi che Saranno ad essi indicati dai Pubblici soprastanti. Terzo. Resta proibito alli detti Cavalcanti di fermar Cavalli in vicinanza delle suddette Arginature, neppure a pretesto di rinfresco ovvero per qualunque altra causa. Lo che sarà permesso superiormente, passate le situazioni predette • Quarto. Se saranno ritrovati Cavalli sopra gli Argini, ovvero in vicinanza ai medesimi, saranno fatti legare dai soprastanti, e porre in custodia ; nè saranno rilasciati, se non avrà il proprietario pagate in loro mano lire sei per ogni Cavallo, oltre lo stalladego 7 a senso dello stabilito colle provvidenze come sopra. Quinto. In relazione al tenore di dette provvidenze li Naviganti in quelle parti del Fiume, e nel passare al sito di Scaranzano dovranno contribuire lire cinque per cadaun Burchio, e Zatta tanto ascendenti, che discendenti , ed il pagamento sarà verificato in mano del soprastante allo Scaranzano, ovvero di quella persona fosse destinata da questo Collegio a tale esazione. \