X 21 x fi Halle Leggi Statutarie, e dall’altre Provvidenze emanate in tale proposito, che resta-no epilogate, come qui sotto ; sarà responsabile il Capo della Guardia stessa per tutti gli arbitri, eccessi, o altri inconvenienti, che nascessero per mala erecusione, che si dasse da detta Guardia alle Pegnore. Le Pegnore delia Città dovranno pure verificarsi coi metodi legali, e con la responsabilità, come sopra si è detto. Segue l'Epilogo esenziale delle Leggi, e Provvidenze. Li Ministri della Guardia di Polizia dovranno eseguire le Pegnore con l’assistenza in Città di un Pubblico Fante, ed in Campagna con quella del Giurato, o Meriga del rispettivo luogo, anzi resta ad essi risoluta-mente proibito il poter eseguirne alcuna senza r intervento dell’ accennate Pubbliche Persone , alle quali dovranno consegnare il Pegno levato, eh’ entro giorni tre dovrà essere tradotto alla Camera de’ Pegni. In quanto alle spese spettanti ai Ministri, sarà in vigore la seguente Tariffa tanto per la Città, e Borghi, quanto per tutto il Territorio. Da Soldi 5 sino a Soldi :io L. : 4 Da Soldi io sino a L. j: 5 L. no Da L. 1: 5 sino a L. 2:10 L. :iy DA