)( 107 )( Fiume Adige , ed altri Fiumi della Provincia Padovana coi Pascoli degli Animali specialmente Pecorini, e Porcini, e venendo con pregiudizio degli Argini stessi aperte calate , o Beverare in modi perniciosi, non che commessi furti nelle Palade esistenti in qualche sito delli Fiumi, od altro a riparazione, e custodia degli Argini, dalle quali contrafazioni dannosissime deriva il frequente sgrottamento de5 medesimi, e maggiori pericoli al caso di piene. Fanno perciò col presente Proclama pubblicamente intendere e sapere , che viene rigorosamente proibito il lasciar pascolare in verun tempo Animali di qualunque specie , e particolarmente Pecorini, e Porcini sugli Argini deJ Tronchi di Brenta, sue diramazioni , confluenti, del Fiume Adige, ed altri Fiumi della Provincia Padovana, e segnatamente sii le scarpe di essi riguardanti il Fiume. Ad oggetto, che sia mantenuto il presente divieto nella sua piena osservanza , vi sarà, chi sconosciutamente vigilerà di continuo sugli Argini, e se alcuno sara colto in contrafazione gli verrà per pena asportato sul fatto uno degli Animali, che pascolassero, e consegnato nella Masseria, o altro luogo più vicino, e non potrà riaverlo, che dopo avere pagato lo stallaggio, ed esborsate per pena Lire 8, che dovranno essere depositate in questo Officio, le quali saranno O z con*