)( J3° X Giustizia a subire il meritato castigo atenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796. Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servigio conseguiranno li detentori per ogni fermo eseguito la summa di D- 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, cd oltre a ciò parteciperanno cfel ritratto dei Carri, Carrette, e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a benefizio del Degano, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto V arresto, e dato il tocco della Campana a martello per la insecuzio-ne, e fermo dei Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio 1* uno coll5 altro . Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono , e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl’indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incombente , severamente puniti colla pena di prigione, o bando in caso di absenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprata dai Contrabbandieri ogni minima quantità di Tabacco, e avesse loro dato ri-cetto, ed appoggio col permetterne la vendita nelle rispettive lor case, o altri luoghi, $Sr (