)( 215 )< guiti, ed arrestati assieme colli Carri, Cai -rette, ed Animali portanti il Contrabbando, abbiano ad essere condotti nelle Forze della Giustizia, e subire il meritato castigo a te-nor delle Leggi, e metodi osservati nel 1796. Secondo. In premio della vigilanza , e prestato servizio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la summa di Ducati trenta effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò percepiranno del ritratto delli Carri, Carrette , ed Animali, che verrà diviso in tre parti, una a benefìzio del Giurato, Meriga, e Capo del Comune , e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l’arresto, e dato il tocco della Campana a Martello per la in-secuzione, e fermo de’ Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l’un con l’altro Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono , e risultasse una colpevole incuria nel fermo degli indicati Contrabbandieri, saranno essi Giurati, Merighi, e Capi di Comune, e qualunque altra figura incombente severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di absenza ; come pure saràinegual modo castigato chiunque si rilevasse di aver comperato Tabacco dili Contrabbandieri, e aves-