X M7 X quale vorrà approfittare della gratuita assistenza degli Avvocati, e Procuratori de’ Poveri dovrà far constare la propria relativa povertà, e miserabilità con Fede giurata dei Parroco della sua Contrada, qual Fede avrà ad essere in oltre giuratamente sottoscritta anche dalli Presidenti della Fraterna de' Poveri della Contrada stessa, i quali si procureranno prima gli occorrenti lumi, ed informazioni dalli Visitadori della respetti va loro Fraterna, * III. E quanto ai Poveri e miserabili del Dogado per occasione delle loro Cause Civili , che giudicate in grado di prima Istanza dai Giudici Locali insinuar volessero in questi Regi Tribunali di Appello e di Revisione , dovranno essi pure prodursi al Presidente del respettivo Tribunale per ottenere la rimessa de’ proprj ricorsi agli Avvocati e Procuratori de’ Poveri per essere assistiti e difesi, provando la relativa loro povertà con Fedi giurate dei proprj Parrochi, e con altre Fedi da rilasciarsi dall* Offizio del Giudice Locale nelle debite forme legalizzate. IV. Potrà godere dello stesso benefizio qualunque Povero miserabile della Veneta Terra-Ferma Suddita dell’imperatore e Re Nostro Augusto Sovrano, che in ordine all* Artic. 30 dell’Organizz. 31. Marzo 1798.fosse obbligato a seguire il Foro del Reo trasferendosi a questa parte per far giudicare le prò