)( 290 X N O I OLIVIERO CONTE DI WALLIS ciambellano attuale di s. M, I. R. A. , GENERALE D* ARTIGLIERIA , PROPRIETÀ-RIO d’ UN reggimento d’INFANTERIA , e comandante generale dell’armata d’ITALIA ec, ^^Uantunque non si debba credere, che alcuno dei Sudditi di S.M. l’IMPERATORE, E RE Nostro Signore possa, o voglia tener mano alla diserzione dei Soldati, che militano sotto le sue gloriose Insegne ; ciò nonostante trattandosi di un’ oggetto importantissimo , qual è quello d’impedire la diserzione dei Soldati, abbiamo determinato di pubblicare provvisoriamente le seguenti Ordinazioni . I. Resta proibito a qualunque persona dì qualunque grado, e condizione essa sia, di prestare ajuto, consiglio, o ricetto ai Soldati , che disertano dalle Milizie di Sua Maestà, sotto pena corporale estensibile alla galera perpetua} secondo le circostanze dei casi, e delle persone. II. Chiunque comprerà scientemente, o riterrà presso di se Monture, Armi, Vesti di Sol.