X 23 X ni ; al qual effetto, e per li casi, che occorreranno restano incaricati li Capi dei rispettivi Comuni a radunar la gente, che occorresse per prestare la necessaria scorta, ed assistenza . IX. Per le Esecuzioni Criminali, arresti, menzioni, e fermi in Città, e Borghi, nel caso, che realmente non potesse la Guardia esequire da se sola la Commissione , sarà implorata la Forza Militare per scorta alla suddetta Guardia, onde le cose seguano con buon ordine , ed effetto ; e così anco per li casi estraordinarj, che accadessero in Campagna . X. Si assegnano per emolumento giornaliero al Capo della Guardia L. 4. , e L. 1. per cadauno degli Uomini della stessa. Oltre a ciò si assegna ancora per emolumento l’importare di tutte le spese legali dallo Statuto stabilite per mercede ai Ministri di Esecuzione nelle Pegnore delle materie Civili, e queste dovranno essere ripartite un terzo al Capo della Guardia, e due terzi agli domini della stessa. Queste mercedi non potranno essere mai conseguite dai Ministri di Esecuzione nell’incontro, che si portano per effettuare le Pegnore, o in altra occasione dalle mani dei debitori, ma dovranno solo percepirsi dalla Camera de’ Pegni, venduto che sarà il Pegno, e ciò in proporzione del rica-yato dal Pegno medesimo. VI.