X 9« X ri Deputati, e Loro Sostituti il passarci’in" telligenza con li Capi di Compagnia , o al* tri Ufficiali, acciò sia ripartita la Milizia all imboccatura delle Strade , e più d1 appresso aj luogo dell’ Incendio per la custodia delle Case alle quali fosse appiccato il fuoco, a delle vicine. XIX. Sarà pur cura delli medesimi il trat* tar, e procurar, che siano trattate con tutta umanità le persone , che saranno impiegate alla estinzione degli Incendi, e particolarmente li Villici, che fossero chiamati per ajuto necessario all’estinzione suddetta, li, cenziandoli più presto sia possibile. XX. Sarà dovere della Fraglia de’ Coman-dadori l’eleggere ogni anno due del loro Corpo ver ogni Quartier, quali al caso d’Incendio siano pronti uno a portarsi al Deposito , T altro al luogo dell’ Incendio per ricever gli ordini opportuni de’Signori Deputati , e loro sostituti in modo che tutti li Depositi siano all’occasione degli Incendi, guardati , e custoditi da Comandadori, che dovranno pure esser destinati dalla Fraglia, ed in particolare quello situato nell’ Ospizio di Sant’ Urban per la custodia del vicino Ghetto. XXI. Sarà dovere del Comandador di Guardia il dover render conto degli Attreccj , che saranno levati dal respettivo Deposito , cioè riferire a quali persone sieno stati