)( 169 X me andar nelle Ville del Territorio, e Case de’ Particolari a comprar alcuna cosa Commestibile , nè andarvi incontro per miglia cinque circum circa per comprarle, nè anco se le fosse portata a Casa sua ; ma debbano tutto lasciar venire sopra le Piazze, come si t detto di sopra a benefizio universale. Ottavo. Conosci'.ito per oggetto importantissimo di caritatevoli riflessi il riguardevole dannato abuso introdotto dalli Revendigoli, e così pure dagli osti di farsi lecito comprare nelle loro Osterie Pol.'ame, e Salvatici-ni, come pure tanto per loro stessi, quanto per interposte persone coll’andar incontro a’ Venditori, che dovrebbero conriuire nella Pubblica Piazza a comodo, e benefizio di tutti; resta però espressamente proibito, oltre quello risulta dal Capitolare de’S'gg. Cavalieri di Comun a’Revendigoli, cosi agli Osti di comprar Pollame, e Salvaticini tanto nelle loro Osrerie, a ico col pretesto di esserli stati volontariameute portati, quanto pure in cadaun altro luogo, Nono. Finalmente se si troverà alcuno si temerario, che faciliti tali dannate delinquenze , sia Mercadante, Casolino, o qualunque altro, che esser si voglia, ricevendo nelle loro Case, o Botteghe a qualunque titolo, etiam di Custodia, Vettovaglie de’ Revendigoli, p Compravendi, s’intenda eguàlmen-yol» 5. N.o XXII» y te