)( 264 >C rificarla col proprio giuramento entro il termine di giorni sei prossimi venturi, onde si possa da esso conseguire il pagamento del- li detti due Dazj all* ingrosso, ed al minuto sopra r Oglio consumato a tenor delle nominate Polizze dell’ Incanto sotto le pene da quelle ricordate,, così nel caso di difetto della produzione a di lui mani delle prescritte notifiche nel termine suddetto quanto nel caso che le note prodotte venissero riconosciute mancanti della dovuta inter grità’f Dovendo poi d’ora innanzi da Gasaroli ed altri Venditori d’Oglio in questa Città Borghi, e Subborghi, non che da Pubblici Bastasj prontamente, e fedelmente eseguirsi le proprie rispettile incombenze espresse nelle citate Polizze d’ Incanto , fanno SS. SS. Illustrissime altresì intendere, e sapere . Che nel giorno dell’arrivo di qualunque quantità di Oglio dovranno essi Casaro-li, ed altri Venditori, sotto le pene dalle Leggi cominate , farne in unione ad Uno dei Pubblici Bastasj ( a quali unicamente spetta Io scarico, e misura dell’ O-glio ) la notificazione fedele con loro giuramento all’ Abboccatore ; salvo sempre il debito alli stessi Bastasj di portarne di volta in volta la nota giurata anche a questa Cancellaria, in pena a questi di Li» re