p PATTO DI AMICIZIA, NON AGGRESSIONE E NEUTRA-LITA’ FRA L’ITALIA E L’UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE (1). Sua Maestà il Re d’Italia e il Comitato Centrale Esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste; animati dai desiderio di contribuire con tutte le loro forze al mantenimento della pace generale; tenendo conto della continuità degli amichevoli rapporti che uniscono i due Paesi; decisi a continuare la loro politica di astensione la più assoluta da ogni ingerenza nei rispettivi affari interni; hanno convenuto di consolidare, con la conclusione del presente Trattato, le relazioni esistenti fra l'Italia c la Unione deUe Repubbliche Sovietiche Socialiste, ed hanno, a tal fine, nominato in qualità di loro Plenipotenziari: ... i quali, dopo avere riconosciuto i rispettivi pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti: Art. 1. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna nei riguardi dell’altra a non ricorrere in nessun caso contro di lei, sia isolatamente, sia congiuntamente a una o più terze Potenze, né alla guerra né ad alcuna aggressione per terra, per mare, o per aria, e a rispettare l’inviolabilità dei territori posti sotto la sua sovranità. (Il Appr. con R. D. 21 MUrtJibf» HJJ. n. 1279 |C«>. Uff. 13 ottobre 193), n. 239>. Scambio ratifar.br a Mwrj il 2S dicembre 1933. Re-giMrato alla S. d. N. il 2 ma irci» 1934. mi domanda dell'Italia.