X 1*9 )( dovranno esser posti alla condizione dei Patroni, e descritti con li loro Padroni. Sono tenuti ai pagamento di questo Dazio Macina li Munari ai quali per cadauna Ruota devono connotarsi due Civili, ed il restante della loro Famiglia sia posto alla condizione di Masieri, o Pisnenti, come conosceranno li Parrochi convenire in loro coscienza, e giusto alla presente prescrizione. Siano con pontualità poste nella Descrizione le Ruote tutte da Molino » che se alcun Munaro crederà convenirgli alcuna bonificazione per mancanza di Acque naturale, e non accidentale per siccità riguardo all’aggravio delle Ruote, dovrà nel termine perentorio di giorni otto dalla pubblicazione, che sarà fatta dal Parroco, comparire avanti di Noi Regio Delegato con Fede giurata del proprio Parroco, del Meriga, ed Uomini di Comun per le opportune osservazioni, e per terminare quanto sarà trovato di Giustizia : qual termine passato non potrà più essere ascoltato, nè admessa instanza di sorte, come fu prescritto anteriormente all’ anno 1796. Siccome può accadere, che dopo fatta la Descrizione il Munaro a quel tempo attuale si pana da quel Molino, ed altro subentri in sua vece, sarà il Munaro subingresso tenuto al pagamento per quella surama aspettava al Munaro partito, e Io stesso dovrà aver luogo quando accadesse il caso, che la V0/.4. N.° XXII. Y per-