)( 97 X 2:oni: ferma dovendosi intender sempre an-.che per questi nuovi accordi la osservanza delle respettive discipline predette. Vili. La medesima facoltà avranno li Capi di Comun, e qualunque altra persona di produrre sotto li predetti obblighi e discipline le proprie offerte per le relative legali deliberazioni dell’ uno o l’altro degl’ infrascritti Dazj , che nella predetta epoca dèi giorno primo Gennaro 1796. non si fosse trovato in qualche luogo, o Paese della Provincia concesso in accordo ad alcuno. IX* Per li Pistori di Verona e Borghi , che non adempissero nel prescritto termine di tre giorni l’obbligo della presentanza de’ proprj accordi del Dazio Pestrino , o mancassero ad alcun’ altra delle discipline antescritte , s’intenderà dover procedere un tal Dazio con tutte le discipline e condizioni , che da’Proclami, e leggi vigenti nel 1796. erano prescritte per 1* esazione d’ un tal Da-zjo posto fuori dello stato di Accordo. i • - \ Seguono li Dazj , che procedevano per accordo nel J796 sopra i quali cadono le presenti disposizioni. Vino al minuto Borghi 7 e Sottoborghi, Macina Borghi e Sottoborghi. Mercà Biave Borghi e Sottoborehi, voi. 4. N.° XIli, N Pe-