X io4 X Marzo 1798. del General Governo restano soppressi, ed aboliti tutti quegli Officj di Sanità che dopo il dì primo Gennaro 1796. fossero stati instituiti , riservandosi questo Regio Supremo Tribunale di permetterne la erezione in seguito a norma delle circostanze che dagl’ Officj delle Città Capi di Provincia* fossero 1 apprese ma te . VI. Nessun Officio di Sanità possa pubblicare Proclama di sorte alcuna, e nemmeno rinnovare la Pubblicazione di quelli che fossero stati in addietro emanati , se prima non averà' ottenuta l’approvazione, ed as>» senso di questo Regio Supremo Tribunale . VII. Esigendo che tutte le Leggi, e Discipline che vigevano all’ Epoca suaccennata 1796. riguardanti gli eminenti oggetti di Salute riportino la integrai loro osservanza, crede questo Regio Supremo Tribunale che gli Officj tutti di Sanità della Terra Ferma si faranno un preciso dovere di esattamente , o scrupolosamente eseguirle , e quindi evitare le conseguenze che ne deri-varebbero allorché venisse alle medesime trasgredito , e .fosse in qualunque modo contravvenuto alle prescrizioni del Tribunale stesso. Il presente sarà stampato, e trasmesso a tutti gli Officj di Sanità della Terra Ferma a lo-