)( *82 )( si a devastarla degli animali bovini, prima sorgente dei Nazionali prodotti. Per impedirne perciò più possibilmente il proseguimento siamo venuti in deliberazione di promulgare le seguenti discipline, I. Resta proibito da oggi in avvenire a qualunque Contadino di transitare da Villa a Villa, da Luogo a Luogo, da Stalla a Stai-la con animali tanto sciolti, che sotto il carro, quando non sia munito di apposita licenza di questa Sopraveglianza, la quale non venirà rilasciata se non con la scorta di giurate fedi dei respettivi Deputati alla Sanità dei Luoghi, le quali assicurino, che nei viaggi , condotte, o passaggi, di cui venisse ricercato il permesso, non si avvicineranno ad altri Luoghi, o Stalle sospette. II. Perciò a preservazione dei bovini sani e per meglio garantirsi dal pericolo della di-latazion del contagio, resta assolutamente proibito di condurre animali ai Mercati, e alle Fiere sì della Città, che del Territorio sino a nuove deliberazioni. III. E perchè alla necessità di usar giornalmente del servizio dei Buoi non può essere negata qualche eccezione alla Legge ; sarà permesso un tale servizio anche senza la preventiva licenza solo per condur legna, letame, o simili, ma nei circondari di quelle Ville, o di quelle Abitazioni, in cui non "sia palesato sospetto alcuno del circolante conta-