X 116 X no essi, tanto rapporto ai Nodari, che avessero nelle cause, quanto per le giornate d’ ascolto stabilir quelle regole , e discipline peculiari in qualunque vista, che credessero più adattate al buon andamento delle cause , ed a sollievo delle parti, in riflesso alle circostanze delle persone, e dei luoghi. IX. S’intenderanno gli Officiali, o V. Officiali Giudici necessari nelle Cause fino alla contemplata summa di L. 200. in modo che non sia lecito disalveare altrove in offesa della loro autorità , colla nullità degli atti tutti, che venissero altrove incompetente-mentc praticati per impedire la loro giudicatura . X. Al caso di parentela, interesse, o di altra eccezione di qualche Officiale, per cui dovesse cacciarsi dalla giudicatura, avrà la medesima autorità il suo immediato Precessore , e se questo pure avesse eccezione , sarà Giudice competente l’Officiale più vicino. XI. In coerenza dei nostri Statuti, e deli* antichissimo diritto di eleggere il Giudice di appellazione, e avendo l’esperienza fatto conoscere l’eccedente disturbo, e dispendio delle Liti, portate fuori di Provincia, insopportabile dalla povertà di questi Popoli, resta a sollievo , e consolazione dei Popoli stessi , provveduto , che' si instituisca, ed elegga un Magistrato di Appellazione, composto di tre persone nazionali, probe, inten- % den-