X 233 X vi Fori ì>er la prima, e seconda volta, giacche la terza spedizione, ossia Giudicio ab-sente, non sarà realdibile , ma s’avrà per sentenza definitiva , come pure non sarà luogo a realdizione del giudicio absente, che fosse stato prima appellato, ancorché venisse rimossa l’appellazione. XV. Salva r inappellabilità delle sentenze degli arbitri , e dei Giudici Compromissari de jure, & de fatto , le sentenze de jnre> tanto degli uni , quanto degli altri saranno appellate alla Carica Vicariale; e quelle della Carica stessa sopra discordia degli arbitri, o di taglio, spetteranno al Magistrato d’ Appellazione , come pure le sentenze di taglio delle sentenze di Caprile , e Forni . XVI. Sospese le pubbliche Udienze, saranno instituiti quattro Officj Notariali, uno per le appellazioni dalle sentenze degli Officiali sopra le L. joo. sino alle L. 200., il secondo per le Cause tutte naturali del Sig. Vicario dalle L. 200. in su, sino a qualunque summa ; il terzo per le cause d’ appellazione dalle sentenze di Caprile, e Forni ; c il quarto per il Magistrato di Appellazione ; dei quali Nodari dovranno respettivamente servirsi le parti per gli atti d’Officio, e occorrenti alle Cause stesse, con quelle regole , e discipline che saranno credute opportune dallo Spettabile Consulato, unitamente alli Signori Sindici , a1 quali resta pur de- man- \