)( *23 X LA REGIA DELEGAZIONE R, SOPRA L AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO. .Epristinati col riveribile Editto 6. Febbraro passato li Corpi eh’ esistevano all* Epo-ca primo Gennaro 1796. coi respettivi loro Privilegi, e Funzioni, devono in relazione alle Leggi li Signori Sindico, e Conservato-ri di questo Sp. Territorio stabilire, e firmare gli Accordi a tutti li Venditori di Farine, o siano Farinati del Territorio, e riconoscere anco le Pieggierie, che vengono esibite per l’Accordo medesimo. Restano perciò eccitati tutti li Venditori di Farine, e cqsì le Comunità, e Comuni, quali prevaler si volessero della preferenza per la vendita delle Farine loro accordata dalla Parte Territoriale 1774. 2 6* Giugno, a dover entro giorni quindici presentarsi nel-la Cancellaria del predetto Sp. Territorio per ricevere gli Accordi predetti firmati da essi Signori Sindico, e Conservatori, previa la riconoscenza delle respetti ve Pieggierie . Ed il presente sarà stampato, diffuso, e pubblicato ad universale notizia . In quorum &c. Vicenza 2. Maggio 1798. ( Gaetano Grandi Regio Delegato. Giovanni Merlavo Cane. VIU