X *70 X vati, che rimasero fuori del Collegio al momento della primitiva sua istituzione, abilita poi al concorso quelli tra essi 50. nuovi Sollecitadori che potessero far constare di esser forniti derequisiti voluti dalla Legge 30. Aprile 1781., riservandosi in oltre la facoltà di esercitar qualche Atto di grazia quanto al requisito della pratica, previe sempre le informazioni dei Priori del Collegio, qualora concorressero delle particolari circostanze . VII. La pieggieria di Ducati 200.che dagli eletti ed ascritti nel Catalogo de’Col-legiati si prestava per la responsabilità del loro Uffizio al Magistrato de’ Conservatori ed Esecutori delle Leggi si presterà in avvenire a questo Regio Tribunale Revisorio. Vili. A sempre maggior presidio poi della Giustizia, e del privato interesse, oltre tutte le discipline , e doveri ingionti dalla precitata Legge alli Sollecitadori tanto Collegiali che approvati, resta a tutti indistintamente vietato di atteggiare in alcuna causa, quando non sieno muniti di Procura della Parte, quale presentar dovranno alli Cancelli de’rispettivi Tribunali, onde ne segua l’occorrente registro. IX. In relazione alla qual disciplina sarà dovere dei Ministri Cancellieri dei Tribuna- li dì non accettare da alcun Sollecitadore, Atti, Scritture, Costituti ed altro, se non pre-