)( *84 )C vasi, coi quali viene prestata P acqua agli animali. VI. Sarà parimente vietato a qualunque persona, uomini, donne, e fanciulli, di passare da stalla a stalla sotto qualsivoglia pretesto , e cosi di alloggiare in esse stalle persone forestiere, onde tener lontana per quanto si può ogni pericolosa comunicazione, che pur troppo dilarò sin oggi il fatale contagio. VII. Quelli che si prestano alla cura degli ammalati, e passano a levar le pelli agli aggravati dal male, o in qualunque altro modo pongono le mani in simili carni, si terranno sempre mondi, e puliti in tutta la persona, e si guarderanno colla più scrupolosa gelosia di non avvicinarsi ad altri animali sani, e ad altre persone del Contado colle medesime vesti imbevute colle particelle contagiose capaci a comunicarne le malattie: e perciò per evitarne maggiormente il pericolo, restano tali persone dispensate di portarsi ad ascoltare la Messa anche nei giorni di festa ; avendone avuta la permissione da Monsig. Illustr. e Reverend. nostro Vescovo di Belluno. Vili. Resta comminata la pena di fiorini n.o 20. per tutti quelli, che sebbene muniti della licenza di questo Ufficio di poter vendere qualche animale ammalato, si prenderanno T arbitrio di venderlo ai pubblici Ma-