)( *4° X jtio giammai attendibili per impedire le esecuzioni , salvi quelli di terza persona professante particolari diritti sopra effetti del debitore, che avranno luogo solamente permesso il lievo, e deposito reale degli effetti stessi, e non altrimenti. XXI. Le spedizioni absenti dovranno essere intimate alla parte, e potranno eseguirsi solamente giorni dieci dopo 1* intimazione , quando non venissero sospese con citazione per realdizione sino alla seconda spedizione in conformità come sopra ; dichiarando nulle quelle esecuzioni, tanto sopra effetti, che sopra beni, le quali venissero praticate in forza de’giudici absenti se non saranno stati prima intimati, ed a fronte della citazione per realdizione, come pure anche in forza de’giudicj in contradittorio, che fossero soggetti all’ appellazione, se prima non siano trascorsi li giorni dieci permessi all’ appellazione stessa, che annotata in tempo sospenderà del pari l’effetto, e 1’ esecuzione delle sentenze, o spedizioni appellate ; dichiarando che le spedizioni absenti , passate legalmente in esecuzione, potranno bensì risolversi col pagamento delle spese , per il devolutivo, non quanto al sospensivo . XXIT. La forza pubblica, ossia il potere esecutivo necessario per verificare gli effetti di giustizia, e senza di cui si renderebbe i- nef-