$C 1§6 X Uomini di Coitili)) della Villa vicina, tliS dovranno averne cura a spése de’ Proprietari ; e ciò a buon conto, e garantia della pena, £he cóntro li medesimi sarà giudicata . 6. Pei* evitare li danni, che suol apportar1 /’ abusiva transito per gli Argini denominati dei Gorzi, che sono li più importanti, e gelosi di questo Acquidotto, nonnostanti le sbarre, patì, ed altri ostacoli più volte postivi per impedirlo, resta rigorosamente sótto Je dette pene vietato a chiunque, e bandito per sempre il transito stessò della Fornace del Calvi iti Villa di Onigo sino per quanto si estendono li detti Argini ; rron dovendo da qui innanzi passarvi ehi si sia nè a Cavallo , nè con altri Animali $ nè cori Carri * O Legni di qualunque sorte, ma praticare la consueta pubblica Strada. 7. In mancanza delle Guardie , Che veglfàf devono allo scoprimento delle sopra vietate Contraffazioni, potrà chiunque denonziare colla prova di due Testimoni le persone, che in qualunque maniera ardissero contravvenir le agli ordini dèi presente Proclama, e conseguiranno la meta delle pene pecuniarie come sopra comminate, pagabili dai Gontraf» facenti, provata la loro reità i Sia il presente stampato, e pubblicato ìiei-le Ville di Pederobba, Onigo, Covollo, Valdobbiadene , Bigolino, e dove più occorresse , e consegnato alli &R» Parrochi delle . me-