X )( mati, ed irremissibilmente spediti di contrabbando , non che sarà loro levata la pena di L. 50., e più ad arbitrio secondo il delitto; e quanto a quelli che fossero ritrovati con meno quantità dell'indicato nella Bolletta saranno pure fermati, ed irremissibilmente spediti di contrabbando senza ammettere veruna ragione , o pretesto . Sarà obbligo del Conduttore delle Barche cariche transitanti di presentare all1 ultima Cancelleria dove passeranno le Barche la Bolletta di scorta levata all’Offizio del Vino ; ed il Ministro al quale sarà rassegnata dovrà fare 1* incontro delli Cai, e Mastelli indicati in detta Bolletta, onde rilasciare uno Scontro a stampa, che a tal oggetto verrà istituito, e rimesso, ritenendo la Bolletta presso di lui : con il qual Scontro poi, c con la Bolletta levata al Casello si porteranno li Introduttori dal Contador del Dazio ad eseguirne il pagamento, che, come finora si è costumato, sarà di soldi dieci di Piazza per Mastello, ed indi col Scontro rilasciato dal Contador leveranno il deposito lasciato al Casello , come sopra. Sarà in libertà qualunque Introduttore di spedire in più volte per Transito il Vino introdotto, purché ogni volta eseguisca le sopradette discipline, nè mai per qualunque rimanenza potrà partirsi dal Castello, come sopra.