* X *34 X rarchia dei Centenari, e Comuni della Pro* vincia, e l’attività insieme de’loro respettivi Officiali, e Gastaldi per le respettive loro funzioni, c per la giudicatura delle Cause Civili, colle ampliazioni, autorità, e discipline infrascritte . III. Gi’Officiali dei Centenari, o vico Officiali, che saranno da essi in caso d’ab-senza sostituiti, e il Gastaldo di Selva, e Pescul, che per la provisione di questo Consiglio 1779- primo Luglio avevano l’autorità di giudicare in prima istanza nei loro distretti le Cause Civili dalle L. 50 in giù, potranno in avvenire giudicale in qualunque argomento sino alla summa di L. 200. duecento, colla facoltà degl’atti tutti relativi alla summa stessa, tanto di cognizione, che di esecuzione . IV. Iti qualunque punto d’ordine, o sia in cause di articolo le sentenze loro saranno innapellabili, e neppur permesso 1’ atto di nullità, querela, o d’ alcun altro aggravio, intendendosi per nullo ogni atto in contrario ipso jure, con proibizione anco ai Nodari di notarlo, e ciò a scanso di spese in punti d’ordine, ed a sollievo de’di-strittuali. V. Inapellabili , e non soggette a nullità , querela, o aggravio alcuno, e colla stessa proibizione, saranno egualmente le sentenze stesse sino alle li^e cento, sotto la qual