X *5° X la quiete pubblica, quanto gli occulti mal intenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d’inquisizione negli Offizj Locali di Polizia. IV. Se alcuno poi ardisse di resistere all'ar-mi pubbliche, sarà punito con pena di morte . V. Per comando di S. E- General Comandante non potranno in questa Città, e Luoghi del Dipartimento essere stampati Sonetti, Canzoni pubbliche, ed altri somiglianti fogli senza che prima sia stata assoggettata a S. E. il Generale Comandante della Città, e Provincia . VI. Sono proibite tutte le Gazzette forestiere venienti dalle Repubbliche Francese, Olandese, e Cisalpina. VII. Gli stampatori, Librai, e Direttori delle Poste si presteranno dal loro canto a questa superior disposizione , per 1’ esecuzione della quale sarà da questo Governo e dalle Reggenze respettive esattamente invigilato. Vili. Tutti gli Abitanti dovranno far tener monda da fango, ed altro due volte alla Settimana, cioè il Mercordì, e il Sabbato, quella parte di portico, e strada ch’èdavanti alla Casa, e Bottega respettiva, ammassando le spazzature per essere trasportate altrove. IX. Viene poi commesso a tutti indistintamente di non gettare sia di giorno o di notte immondizie dalle finestre sopra le strade, corno esigono i riguardi della buona pulizia.