X ÌJ7 X a quell5 Offizio di Sanità sotto il cui Riparto si ritroveranno li Monti. Settimo. Succedendo sopra le Montagne qualche malattia o morte non sospetta o casuale di alcuna delle Bestie , avrà obbligo il Conduttore di quel tal Monte di avvisare il Deputato di Sanità per la necessaria perizia , la quale , estesa con esattezza e con giuramento firmata , farà tenere all’ Offizio competente per le opportune deliberazioni , e sino a che gli arriveranno le medesime, esclusa ogni altra disposizipne , potranno esser insaliate o seccate affine non patiscano corruzione le carni delle perite , facendo di queste le annotazioni alla partita del Proprietario o Custode per li dovuti confronti al tempo della discesa. Ottavo. In quanto poi la malattia o morte fosse sospetta saranno praticate le più risolute separazioni, e rigorosi sequestri , acciocché non possa dilatarsi il male , e sul momento sarà partecipato dell’ avvenienza 1’ Offizio di Sanità per le maggiori cautele c provvidenze. Nono. Resta espressamente , ed assoluta-mente proibito a qualunque proprietario o Custode di Animali ascesi che saranno sopra la Montagna al pascolo il poter discendere nè con poca nè con molta quantità prima del tempo dello Scarico generale ; come pure ai Conduttori il permetterne la disce-