X 95 X provvisoriamente coatinuarvi sino a nuove superiori deliberazioni. II. L’importare de’ detti accordi dovrà essere pagato ripartitamente in mensuali eguali rate anticipate in questa Regia Cassa. III. Qualunque Persona, Corpo o Comune repristinato dalla disposizione del primo soprascritto Articolo all’esercizio del ispettivo Accordo 1796. dovrà nella detta Cassa pagare per gli accordi di Città entro giorni tre, c per quelli del Territorio, compreso Legnago e Porto, entro giorni sei la rata anticipata di un mese, che s intenderà principiato li 2. Aprile corrente : e lo stesso mensuale anticipato pagamento dovrà farsi per l’avvenire nel giorno 2.di cadaunmese. IV. Dalla condizione del pagamento distinto in rate mensuali s’intenderà eccettuato qualunque accordo del Dazio Animali Porcini del Territorio, compreso Legnago e Porto ; per il qual Dazio , siccome la macellazione di. questi animali non ha luogo se non ne’ mesi d’inverno, così s’intenderà abilitato qualunque possessor del relativo accordo a pagarne l’importare in una sola rata, che dovrà essere saldata ai 15. del prossimo venturo Novembre , quando per intermedie successive determinazioni non fosse altrimenti disposto. V. Qualunque degl1 individui repristinati ne' modi soprascritti all’ esercizio de’ proprj rela-