X 96 )( relativi accordi 1796. dovrà nel respèttivo periodo di tre , o sei giorni enunciato nel terzo articolo produrre in questa Camera Fiscale cauta ed idonea pieggeria per l’importar dell’ intero accordo di un anno quanto al Dazio Animali Porcini, e per l’importar di due rate mensuali quanto agli accordi degli altri Dazj : ed una tal pieggeria dovrà * esser riconosciuta ed approvata a tenor delle Leggi: e s’intenderà insolidata, ed obbligata a procedere per tutto il tempo , che fosse per durare il relativo accordo. VI. Ogni individuo, Corpo, o Comune re-pristinato con le premesse discipline al diritto. de’ respettivi accordi, che fosse tuttora difettivo della presentanza degli accordi medesimi prescritta nel precedente Proclama 2 Aprile corrente , dovrà senza ulterior ritardo produrli ne! predetto respettivo periodo di tre o sei giorni a questa Deputazione per le annotazioni opportune . VII. Chiunque non si presterà nel prescritto termine alla presentanza de’ predetti accordi , ed alla respettiva esecuzione delle altre discipline distinte ne’ precedenti articoli s’intenderà decaduto dall’esercizio del proprio accordo ; e quinci qualunque altra persona, ed anche i respettivi Capi di Comun potranno produrre le proprie offerte in iscritto a questa Deputazione nel periodo de’ tre susseguenti giorni per le opportune delibera-