• " 1 ■ X i*8 X (salvo ai Benestanti le vendite dei prodotti dei loro Beni) dovendo li Pistori, Farinati, Molinari, e qualunque altro Trafficante dar in nota ad un Sensale pubblico tutti li Contratti , che facessero anco co’ Benestanti suddetti acciò ne seguano le prescritte notificazioni, che saranno a carico de’Sensali medesimi , senza che possano pretendere alcuna mercede, in pena di L. 25. tanto a’Sensali, che ricredessero di ricevere le dette notificazioni, quanto a’Pistori, Farinati, Molinari, ed altri trafficanti, tutte le volte che non notificassero i contratti suddetti, o che alterassero nella notifica la loro realtà, da esser detta pena applicata la metà al denunziarne, che sarà tenuto secreto, e Taltra metà ad arbitrio della, Deputazione .. IV. Resta inoltre prescritto-, ed ordinato, che al caso di notificarsi li Contratti nell’ offizio della Deputazione, non possa ciò adempiersi , che da quel Sensale, che li avrà realmente stabiliti, non dovendo sostituir altri in sua vece N • V. Succedendo bene spesso, che li stessi Sensali, senza intervenir nei Contratti, permettano ad altre persone di usare il loro nome, fomentando in tal guisa i monopolj, e le contraffazioni, resta perciò inibito, ad ognuno di essi il colludere , e prestar assenso a chi si sia per istabilir qualunque Contratto col di lui nome, in pena , provata