X 239 X mandata l’elezione dei Nodari di detti Offici, e la distribuzione dei loro posti, ed im-. pieghi, relativi alla loro maggiore, o mU nor abilità. XVII. Per assicurare i giudici da qualunque suspicione, e potendo coprire la carica di Vicario, di Giudici d’Appellazione, d’arbitri, o altri Giudici persone, che fanno la professione di Avvocati, dovranno però tutti prima d’ascoltar, o giudicar le Cause giurar presso i respettivi Nodari di non aver consigliato, nè avuta ingerenza, o patrocinio alcuno in quella causa . XVIII. Anche dopo le due sentenze conformi resta permesso il nuovo dedotto, ma non avrà luogo se non per sopravvenienza di fondamenti, o carte non usate, e decisive, e col previo pagamento delle spese, nè potrà mai sospendeie intanto li giudici seguiti , che dovranno anzi essere eseguiti, sino a che sul nuovo dedotto venisse giudicato in contrario. X IX. Alla carica Vicariale competerà anche il giudicio sopra la nullità, e querela, che fosse instituita contro le sentenze di Caprile, e dei Forni, e il giudicio di nullità, c querela sopra le sentenze del Signor Vicario , spetterà al Magistrato di Appellazione . XX. Resta assolutamente soppresso, ed abolito T uso degl' interdetti, che non saraix- n9